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Nuova Circolare 27/E sulla Voluntary Disclosure a 2 mesi e mezzo dalla scadenza del 30 settembre

Nuova Circolare 27/E sulla Voluntary Disclosure a 2 mesi e mezzo dalla scadenza del 30 settembre

E’ di una quarantina di pagine l’attesa circolare di chiarimenti tecnici sulla VD ed ha la forma di domande e risposta. La Circolare 27/E contiene varie informazioni di dettaglio, alcune già anticipate in convegni e prassi operative altre, invece, opportunatamente inserite così da evitare ogni fraintendimento.

E’ chiarita una volta di più che anche i soggetti delegati sono tenuti alla presentazione dell’istanza di Voluntary Disclosure. La Circolare “consiglia” la presentazione dell’istanza a tutti i soggetti che avevano la disponibilità degli asset, inclusi coloro che non abbiano mai esercitato la delega ad operare sui conti ma ad esempio avessero apposto la firma per prevalenti ragioni successorie. Ovvia la conferma che i redditi evasi stanno sul soggetto titolare effettivo mentre quelle sul monitoraggio si presumono in parti uguali. Ciò sembra risolvere anche i casi dove il titolare del conto differisce dal titolare effettivo, sulla base delle evidenze documentali raccolte dalle banche. La circolare specifica che i delegati non sono comunque tenuti a compilare le sezioni III (“nuovi investimenti all’estero) e IV (valore delle attività finanziarie alla data di emersione) del modello VD, quadri riservati in pratica ai soli titolari effettivi degli investimenti.

Il tema dei prelievi andrà visto in modo specifico durante la fase di contraddittorio e faranno premio l’approccio trasparente spontaneo e completo del contribuente. Occorre entrare nella filosofia della norma e spetterà al Professionista, ovviamente sulla base di quanto dichiarato dal Cliente, con le previsioni penali di cui alla L. 186/14, evidenziare in modo puntuale la destinazione di tali prelievi.

Nella prassi si è notato che spesso il contribuente ha prelevato per contanti dalla banca per depositare in cassetta e da lì comodamente prelevare oppure per iniziare nuovi rapporti con altre banche, spesso sulla stessa piazza. Il tema è dunque quella della qualificazione (reddituale) di tali apporti. Attività non facile da provare né per il contribuente né per l’Agenzia. Tema delicato dunque da coniugare anche con la previsione relativa alle cassette di sicurezza. La Circ. 27/E ammette “prove indirette” a supporto dell’attività del contribuente.

In termini geografici la Circolare 27/E apre anche a paesi extra UE che hanno siglato protocolli “collaborativi” (Singapore e Corea del Sud in primis). La Circolare 27/E chiarisce poi il trattamento delle SCI monegasche e delle strutture Liechtenstein.

Viene trattato il tema dell’Ivie e dell’Ivafe, che vengono per via interpretativa incluse nella VD.

La Circolare 27/e conferma l’applicabilità del nuovo ravvedimento extra-large anche per le violazioni RW, mentre non tratta alcuni temi sollevati nel corso di dibattiti e convegni (ad es. il tema del credito d’imposta).

La Circolare aggiunge un grado di certezza alla Voluntary Disclosure anche chiarendo vari temi legati al computo reddituale. Resta forte l’attesa per gli atti del Governo in merito alla “certezza del diritto” e del “raddoppio dei termini”, attesi – secondo la stampa – entro la fine del corrente mese.

A poco più di due mesi dalla scadenza naturale del 30 settembre sono in molti ad auspicare una proroga. Un consiglio spassionato: chi ha tempo non aspetti tempo!

La prassi professionale dimostra che, nonostante l’ampia collaborazione della maggioranza delle banche, i tempi per la raccolta (necessaria) dei documenti possono essere di settimane!!

  • Luigi Belluzzo
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