Nei precedenti ricorsi si contestava la legittimità comunitaria del Regolamento chiedendo che venisse disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, precisamente, violazione:
– degli artt. 7 e 8 (rispetto della vita privata e della vita familiare – protezione dei dati di carattere personale);
– degli artt. 15 e 45 (libertà di stabilimento e circolazione) e
– degli artt. 20 e 41 (uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione).
Il Consiglio di Stato, ritenendo le questioni di particolare complessità, ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutività delle sentenze impugnate e, di conseguenza, sospendendo temporaneamente il Regolamento e gli obblighi di comunicazione. Invero, in difetto di sospensione, le società appellanti sarebbero gravate da adempimenti che, al termine della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti, concretizzandosi altresì un grave pregiudizio per la divulgazione di dati riservati.
L’udienza per la discussione è stata fissata al 19 settembre 2024.