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Nuove regole sul riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie all’insegna della semplificazione

Nuove regole sul riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie all’insegna della semplificazione
Il decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84, approdato in «Gazzetta Ufficiale» n. 138 del 17 giugno, rappresenta la seconda revisione in pochi mesi del neonato regime sul riporto delle perdite fiscali nei processi di fusione, scissione e conferimento d’azienda. Il legislatore è intervenuto sul sistema delineato dal d.lgs. 192/2024 per correggere gli effetti distorsivi emersi in fase applicativa e, al tempo stesso, rafforzare il presidio antielusivo senza rinunciare alla praticabilità operativa. Il cuore della novità è la sostituzione della complessa formula proporzionale che limitava il valore economico del patrimonio netto (VEPN) con una più snella deduzione pari al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti: gli artt. 84, comma 3-ter, e 172, comma 7, TUIR, riscrivono così il perimetro entro cui le perdite pregresse possono sopravvivere all’operazione straordinaria. Il precedente algoritmo, basato sul rapporto fra VEPN e patrimonio netto contabile, poteva addirittura annullare il plafond di perdite laddove gli apporti recenti sfiorassero o superassero il patrimonio contabile; la nuova regola, pur penalizzando con un moltiplicatore “× 2” i capitali freschi potenzialmente elusivi, evita di azzerare il VEPN e rende il calcolo immediatamente verificabile dall’amministrazione finanziaria.

Il medesimo decreto estende per la prima volta ai conferimenti d’azienda i limiti qualitativi finora riservati alle scissioni: con l’inserimento del comma 5-bis nell’art. 176 TUIR, la società conferitaria deve dimostrare vitalità patrimoniale e continuità operativa secondo i criteri dell’art. 173, comma 10, impedendo che il conferimento diventi un veicolo di “bare fiscali” colme di perdite. Il coordinamento prosegue con l’art. 177-ter, che recepisce i nuovi riferimenti normativi e rimuove i rinvii ormai superati, consentendo una circolazione infragruppo delle perdite più coerente con la logica della riforma.

Degna di nota è la retroattività: le disposizioni si applicano alle operazioni realizzate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 192/2024, ossia dal 13 dicembre 2024. Ne consegue che fusioni, scissioni e conferimenti deliberati negli ultimi sei mesi dovranno essere riesaminati alla luce del nuovo criterio “× 2”, con possibili ricalcoli di perizie di stima, business plan e impairment test. Le parti coinvolte in trattative M&A dovranno aggiornare immediatamente le due diligence fiscali, mentre i professionisti che avevano predisposto ruling disapplicativi potrebbero dover integrare l’istanza o attendere un documento di prassi chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista sistematico il decreto compie un passo verso la semplificazione, perché riduce il margine di discrezionalità nella valutazione del VEPN e fornisce un coefficiente facilmente applicabile, in linea – come sottolinea la relazione illustrativa – con l’equity risk premium che remunera il rischio del capitale proprio. Resta tuttavia elevata l’asticella della tracciabilità dei flussi di capitale: le società dovranno mantenere evidenza puntuale dei conferimenti “recenti”, distinguendo attentamente gli apporti ordinari da quelli aventi possibile finalità elusiva.

In Parlamento, nella fase di conversione, non è da escludere un affinamento della definizione di “conferimenti e versamenti” – specie per i sovrapprezzi o i versamenti in conto futuro aumento di capitale – nonché l’introduzione di clausole di salvaguardia per le operazioni già iscritte nel registro delle imprese. Nel frattempo, il DL 84/2025 invia al mercato un messaggio chiaro: le perdite fiscali sono patrimonio economico utile al rilancio d’impresa, ma la loro sopravvivenza presuppone capitali autentici e progetti industriali concreti, non semplici manovre contabili.

Il nostro studio con il team specializzato in M&A resta a disposizione per maggiori dettagli o approfondimenti.

  • Luigi Belluzzo
  • Ivan Mastrototaro
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