La Circolare chiarisce e commenta le varie tipologie di interpello alla luce del nuovo art. 11 dello Statuto del Contribuente, per poi intervenire sulle nuove disposizioni procedurali per le istanze presentate da quest’anno solare.
A fronte di condizione di obiettiva incertezza interpretativa di disposizioni tributarie può essere presentato interpello ordinario interpretativo (o puro) ovvero atto a qualificare una fattispecie, formandosi un interpello ordinario qualificatorio.
La prima forma di interpello – interpretativo – ricalca la “vecchia” formulazione; la Circolare n. 9 precisa infatti che è l’interpello qualificatorio che consente di affrontare casi che in precedenza non erano inclusi, riguardando il tema dell’applicazione della norma. In tema rientrano quindi problemi tipici del diritto tributario internazionale.
Oltre agli interpelli ordinari, delle due categorie sopra descritte, la Circolare commenta anche i casi di interpello probatorio. Trattasi di quei casi in cui è necessario adire all’Amministrazione per i casi di idoneità all’accesso a specifici regimi fiscali, secondo esplicite previsioni normative. Qui si è privilegiato un approccio concreto basato sulla tassatività dei casi. Sarà dunque il contribuente a dover fornire gli elementi utili al fine della risposta. In tema si tratta di:
– Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con paesi residenti o localizzati in paesi non white list (art. 110, co. 10 e 11, Tuir).
– Disciplina della CFC (art. 167 Tuir).
– Acquisizione di partecipazione da parte di enti creditizi (art. 113 Tuir).
– Consolidato mondiale (art. 132 Tuir)
– Disapplicazione della normativa sulle società di comodo (art. 30, L. 724/94).
– Normativa ACE e operazioni infragruppo (art. 10, Dm 14 marzo 2012).
Altro capito è da dedicare all’importante tema dell’abuso del diritto, per altro già affrontato con apposito commento in B&P Focus Magazine, a cui si fa ampio rimando. Si ricorda che per abuso del diritto si intende una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti (art. 10bis, Statuto del Contribuente).
Il contribuente può richiedere all’Amministrazione chiarimento circa temi applicativi in argomento, mediante interpello anti abuso. La Circolare 9/E chiarisce che tale interpello non ricomprende né le istanze aventi oggetto il tema dell’interposizione (art. 37, co. 3, Dpr 600/73), cui è applicabile l’interpello ordinario, né quelle concernenti aspetti di qualificazione rispetto a spese di pubblicità e simili, cui è ancora una volta demandato l’interpello ordinario (qualificatorio).
Per l’Agenzia le istanze non potranno richiedere un generico parere, ma dovrà essere fornito ampio dettaglio che consenta di qualificare la determinata operazione o fattispecie. E così sarà necessario fornire:
– Gli elementi qualificanti la fattispecie;
– Il settore impositivo nell’ambito del quale si pone il dubbio in termini di abuso di diritto;
– Le norme di riferimento, ivi comprendendo quelle passibili di contestazione
– Le “valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche in ordine organizzativo e gestionale, che rispondo a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente”, atte a qualificare l’operazione come non abusiva (art. 10bis, co. 3, Statuto Contribuente).
Ulteriore strumento a disposizione del contribuente è l’interpello disapplicativo, che consente (ex art. 11, co. 2) di ottenere risposta circa temi che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre disposizione soggettive. La Circolare n. 9 dà evidenza che trattasi dell’unica categoria di interpello che il sistema prevede con carattere obbligatorio. Tale natura non comporta tuttavia preclusioni difensive, dato che in caso di risposta negativa, l’istanza il contribuente potrà comunque fornire dimostrazione della spettanza in sede amministrativa e giurisdizionale.
La Circolare n. 9/E chiarisce la tale caratteristica “indefettibile” poggia sul fatto che la limitazione “risponda ad una finalità anti-elusiva di tipo sostanziale, frutto di una valutazione preliminare da parte del legislatore di tendenziale ma non sistematica offensività del fatto”. Ciò consente di fare rientrare le istanze finalizzate a disapplicare le disposizioni in tema di utilizzo di perdite anche a seguito di operazioni straordinarie (art. 84, co. 3, e art. 172, co. 7, Tuir) e i fenomini di dividend washing (art. 109, co. 3-sexies, Tuir).
Purtroppo restano ancora esclusi temi relativi alla residenza delle persone fisiche o di soggetti diversi, per i quali è da attendersi una posizione da parte dell’Amministrazione.
Ulteriore nota di commento importante è la conferma interpretativa che il solo atto suscettibile di impugnazione è l’atto impositivo, non essendo, invece, direttamente e autonomamente aggredibile dal contribuente la riposta dell’Amministrazione. Parimenti risulta preclusa la possibilità di impugnare le risposte dell’Agenzia che contestano vizi di inammissibilità dell’istanza.
Attenzione va posta altresì alla regola del silenzio assenso dato che i tempi previsti per la risposta sono stati ridotti a:
– 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente per gli interpelli ordinari, sia puri che qualificatori;
– 120 giorni per tutte la altre tipologie di istanze.
La Circolare 9/E chiarisce che in base alla nuova disciplina l’istanza deve essere proposta: