In altre parole, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, quale donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, ne conseguirebbe l’applicazione dell’aliquota e della franchigia previste non già con riferimento al rapporto di parentela sussistente tra il legittimario assegnatario e quello liquidato, bensì a quello di parentela o coniugio sussistente tra disponente e legittimario non assegnatario liquidato.
Al contrario, secondo il più recente orientamento, laddove l’assegnatario dell’azienda fosse tenuto a liquidare, ad esempio, il proprio fratello, l’aliquota applicabile a tale assegnazione sarebbe pari al 4% (con franchigia di 1 Mln di Euro), in luogo di quella del 6% (con franchigia di 100mila Euro).