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Patto di famiglia: rileva il rapporto di parentela con il disponente

Patto di famiglia: rileva il rapporto di parentela con il disponente
Con l’ordinanza n.19561 del 17 giugno 2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario è applicabile il disposto dell’art. 58, comma 1, TUS.

In altre parole, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, quale donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, ne conseguirebbe l’applicazione dell’aliquota e della franchigia previste non già con riferimento al rapporto di parentela sussistente tra il legittimario assegnatario e quello liquidato, bensì a quello di parentela o coniugio sussistente tra disponente e legittimario non assegnatario liquidato.

 

La posizione in commento parrebbe più favorevole rispetto a quanto precedentemente stabilito dalla stessa Suprema Corte nell’ordinanza n. 32823/2018, laddove era stato affermato che, con riferimento alle compensazioni, l’aliquota dell’imposta sulle donazioni andasse calcolata sulla base del rapporto di parentela esistente tra l’assegnatario dell’azienda ed il legittimario compensato.

Al contrario, secondo il più recente orientamento, laddove l’assegnatario dell’azienda fosse tenuto a liquidare, ad esempio, il proprio fratello, l’aliquota applicabile a tale assegnazione sarebbe pari al 4% (con franchigia di 1 Mln di Euro), in luogo di quella del 6% (con franchigia di 100mila Euro).

  • Luigi Belluzzo
  • Ivan Mastrototaro
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