È noto che il suddetto argomento è stato oggetto di valutazione anche con la Risoluzione n. 8/E/2003, la Circolare n. 43/E/2009 e la Circolare n. 61/E/2010. Tuttavia, il caso in questione sembra essere particolarmente rilevante e l’Amministrazione potrebbe aver perso l’occasione di chiarire in modo più approfondito gli effetti della Circolare n. 34/E, che è già stata oggetto di commento da parte dello scrivente Studio.
Giova ribadire che l’eccessivo potere di rimuovere i trustee incondizionatamente configura un indice di condizionamento eccessivo nell’ambito delle architetture patrimoniali basate sui trusts. In particolare, quando settlor e protectors siano eccessivamente correlati.
Unica nota positiva: l’Amministrazione ha abbandonato la posizione che aveva sostenuto con la Risoluzione n. 8/E del 2003, e ha riconosciuto la necessità di un “doppio binario” tra diritto e fisco, lasciando quindi aperta la possibilità che un trust possa essere pienamente valido anche se fiscalmente interposto, con tutti gli effetti giuridici ad esso associati.
Per approfondimenti in merito, si consiglia di fare riferimento alla pubblicazione “Trust 2023” del Il Sole 24 Ore o di rivolgersi a uno dei nostri esperti legali e tributari del dipartimento Wealth.