Il decreto in commento, al fine di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche:
Le informazioni relative alla titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 3, devono essere comunicate all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese da:
– gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
– i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
– il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
L’art. 4 dello schema di decreto contiene l’indicazione dei dati e delle informazioni oggetto di comunicazione, che comprendono i dati identificativi dei titolari effettivi, i dati relativi all’entità di cui si comunica la titolarità effettiva, l’eventuale indicazione di controinteressati all’accesso.
L’accesso ai dati ed alle informazioni è consentito alle Autorità competenti (Ministero dell’economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l’autorità giudiziaria e le autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale), secondo apposite convenzioni sottoscritte da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore.
Possono, inoltre, accedere ai dati i soggetti obbligati di cui all’articolo 6 del decreto, previa richiesta di accreditamento presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio 231/2007.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo la presenza di controinteressati all’accesso, ed ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo (ex art. 20 del D.Lgs 231/2007).
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all’iscrizione nella sezione speciale sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all’accesso ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti di cui alla medesima lettera d-bis), primo e secondo periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l’accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo PEC. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l’accesso si intende respinto.
L’Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall’ordinamento vigente.
Le modalità attuative della fornitura dei dati sono disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l’Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.