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Pubblicato il decreto che introduce l’obbligo di invio dei dati al Registro Imprese sui Titolari Effettivi

Pubblicato il decreto che introduce l’obbligo di invio dei dati al Registro Imprese sui Titolari Effettivi
Dopo il parere positivo del Consiglio di Stato si è formalmente concluso l’iter per l’approvazione del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, pubblicato in data odierna nella Gazzetta Ufficiale n. 121, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze detta disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Il decreto in commento, al fine di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche:

  1. a) in materia di comunicazione all’ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
  2. b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
  3. c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
  4. d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

Le informazioni relative alla titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 3, devono essere comunicate all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese da:

– gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;

– i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;

– il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

L’art. 4 dello schema di decreto contiene l’indicazione dei dati e delle informazioni oggetto di comunicazione, che comprendono i dati identificativi dei titolari effettivi, i dati relativi all’entità di cui si comunica la titolarità effettiva, l’eventuale indicazione di controinteressati all’accesso.

L’accesso ai dati ed alle informazioni è consentito alle Autorità competenti (Ministero dell’economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l’autorità giudiziaria e le autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale), secondo apposite convenzioni sottoscritte da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore.

Possono, inoltre, accedere ai dati i soggetti obbligati di cui all’articolo 6 del decreto, previa richiesta di accreditamento presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti   concernenti l’adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio 231/2007.

I dati e  le  informazioni  sulla  titolarità  effettiva  delle imprese dotate di personalità giuridica e delle  persone  giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle  imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza  limitazioni, salvo la presenza di controinteressati all’accesso, ed ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo (ex art. 20 del D.Lgs 231/2007).

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all’iscrizione nella sezione speciale sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all’accesso ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti di cui alla medesima  lettera  d-bis),  primo  e  secondo periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l’accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo PEC. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l’accesso si intende respinto.

L’Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall’ordinamento vigente.

Le modalità attuative della   fornitura   dei   dati   sono disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l’Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.

 

  • Paola Bergamin
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