Nell’istanza n. 145 il disponente, residente in Italia, aveva istituito un trust irrevocabile retto da legge inglese, dotato di trustee maltese, investment adviser svizzero e protector italiano; l’atto lo designa come excluded person e destina i benefici a moglie e discendenti. L’interrogativo posto al Fisco era se il trust potesse considerarsi “non interposto” e, quindi, contribuente autonomo ai sensi dell’art. 37 co. 3 D.P.R. 600/73.
L’Agenzia, richiamando le circolari 48/2007, 61/2010 e 34/2022, ribadisce che l’interposizione ricorre solo quando il trustee è eterodiretto da disponente/beneficiari o quando manca reale spossessamento. Nel caso concreto rilevano, fra l’altro :
Sul presupposto di tali elementi, l’Amministrazione conclude che il trust «può essere considerato un autonomo soggetto d’imposta ai fini fiscali italiani», non sussistendo profili di interposizione .
La seconda risposta coinvolge la stessa struttura, ma affronta il prelievo sui dividendi che la società italiana (partecipazione non qualificata) distribuirà al trust. L’interpello chiedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’1,20 % prevista dall’art. 27 co. 3-ter D.P.R. 600/73 per «società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società» residenti in UE/SEE.
L’Agenzia ricostruisce la ratio della norma – allineare il carico dei dividendi fra IRES italiani e omologhi esteri – osservando che:
Poiché il trust, pur avendo optato per l’imposizione come “società residente a Malta”, non assume forma societaria parametrabile agli elenchi allegati alla direttiva 2011/96/UE, l’aliquota ridotta non trova applicazione; si dovrà quindi operare la ritenuta ordinaria del 26 % .
Diverso, invece, il trattamento delle future plusvalenze derivanti dall’eventuale cessione della partecipazione. L’Agenzia conferma che, essendo Malta inclusa nella “white list” di cui al D.M. 4 settembre 1996, il trust rientra tra i soggetti di cui all’art. 5 co. 5 D.Lgs. 461/97: conseguentemente, in relazione alla plusvalenza che potrebbe derivare dalla cessione delle partecipazioni della società italiana, il Trust potrà beneficiare del regime di esenzione di cui all’articolo 5 citato.
Le risposte n. 144 e 145/2025 offrono un quadro coerente: da un lato ribadiscono l’autonomia soggettiva del trust quando vi è autonomia del trustee ed effettivo spossessamento del disponente; dall’altro ribadiscono che i benefici della ritenuta all’1,20 % restano riservati ad entità che abbiano veste societaria nel senso comunitario, ferma restando l’esenzione nel caso di cessione di partecipazioni in italia da parte di un soggetto estero incluso nella “white list”. Un attento disegno dell’architettura del trust e dei suoi rapporti con l’Italia rimane dunque decisivo per evitare sorprese fiscali.
Il nostro studio, con il suo team specializzato in Weath Planning & Trust, resta a disposizione per approfondimenti.