In primo luogo, si evidenzia come viene riconosciuto il beneficio del regime in parola anche nel caso dei conferimenti minusvalenti, ancorché tale possibilità sia subordinata ad alcune condizioni di cui si dirà infra. Inoltre, viene razionalizzata la disciplina relativa ai conferimenti di partecipazioni non di controllo, a favore di holding c.d. di famiglia (precedentemente, necessariamente unipersonali), riducendo i controlli da operare sulle partecipazioni “sotto soglia”.
I conferimenti minusvalenti
In primo luogo, si prevede l’inserimento del co. 1-bis all’art. 175 e la modifica del comma 2 all’articolo 177 del Tuir, che modificano la disciplina applicabile nel caso di conferimenti minusvalenti nel qual caso non viene meno l’applicabilità della “neutralità indotta” dell’operazione.
Tale evento, potrebbe verificarsi laddove il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni, le quali siano iscritte in capo alla società conferitaria ad un valore inferiore al costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente e le partecipazioni ricevute in cambio sono anch’esse iscritte in capo ad esso ad un valore inferiore al predetto costo fiscalmente riconosciuto.
Il comma 1-bis dell’articolo 175, prevede quindi che la minusvalenza, al di fuori dei casi in cui sussistono le condizioni per fruire della pex di cui all’art. 87, sarà deducibile per il conferente solo nel caso in cui sia effettiva e, cioè, nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite ed il loro valore normale, da determinarsi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, Tuir.
In sostanza, la norma, oltre a legittimare l’applicazione del “realizzo controllato” anche con riguardo ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento minusvalenti, prevede che la minusvalenza realizzata in seguito al conferimento sia deducibile nei limiti della differenza tra il valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
I conferimenti di partecipazioni qualificate in holding familiari
L’articolo 177 comma 2-ter, risolve anche due problematiche in passato che spesso erano idonee a pregiudicare in diversi casi l’accesso al regime. Il reiferimento è, in particolare, alla necessaria unipersonalità della società conferitaria per i conferimenti qualificati di minoranza e alla valutazione “look through” delle società holding le cui partecipazioni sono oggetto, che portavano ad un’analisi sino all’ultimo anello della catena partecipativa. Ciò comportava il rischio che la presenza anche di una sola partecipazione sottosoglia potesse portare alla disapplicazione del realizzo controllato, vanificando quindi la possibilità a monte di riorganizzare tutta l’attività di controllo.
Quanto al primo aspetto, sarà possibile che la conferitaria sia partecipata sia dal conferente che dai familiari, come definiti dall’articolo 5, co. 5 Tuir, ossia i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Tale modifica comporta impatti rilevantissimi nell’ambito delle riorganizzazioni finalizzate ad un riassetto delle partecipazioni in ambito familiare e a nuove opportunità in relazione all’impostazione dei passaggi generazionali.
In massima sintesi, si apre alla possibilità di conferire le partecipazioni qualificate anche in holding di famiglia.
Con la modifica proposta, che impone una valutazione della qualifica di società holding, ancorata a valori puramente contabili, come previsto ai sensi dell’art. 162-bis Tuir, sarà possibile effettuare il test per la verifica del superamento delle soglie limitatamente alle società partecipate operative di primo livello senza dover necessariamente effettuare un’indagine lungo l’intera catena partecipativa. In altre parole, l’approccio look through dovrà essere adottato solo in relazione alle partecipazioni in società definibili come holding. Solo in presenza di una sub-holding, sarà necessario scendere al livello successivo della catena.
Realizzo controllato esteso anche ai non residenti
Secondo le bozze di testo circolate, si prevede infine, l’introduzione di disposizioni volte a superare eventuali incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario o contrasti tra normativa nazionale e direttive dell’Unione europea.
In particolare, verrebbe estesa la possibilità di beneficiare del regime del “realizzo controllato” anche ai conferimenti che coinvolgono partecipazioni in società non residenti, ampliando il riferimento normativo anche alle società estere, purché, come precisato nella relazione illustrativa, le stesse siano dotate di un’assemblea ordinaria secondo il diritto societario del paese di riferimento.
Inoltre, si prevede una disposizione che consentirebbe l’applicazione dello stesso regime anche ai conferimenti intracomunitari ex art. 178 del TUIR in entità conferitarie che già detengono la maggioranza dei diritti di voto nella società oggetto dello scambio. Tale possibilità, si ricorda, era precedentemente prevista solo nel caso in cui l’incremento della percentuale partecipativa di controllo fosse avvenuta “in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario”.
Si ricorda che al momento si tratta di una bozza di decreto.
Sarà dunque di chiaro interesse seguire gli sviluppi del provvedimento in esame che sarà a breve presentato in Parlamento.