Il D.M. del 23.02.2017, in attuazione dell’art. 1 (145-146) della L. n. 208/2015, ha adeguato l’Italia alle raccomandazioni OCSE, specificatamente al BEPS Action n. 13, in materia di obbligo per le imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese (CbCr) che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme ad altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva. Tale obbligo decorre dal periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva.
I contribuenti, che integrano specifici requisiti, saranno tenuti a darne comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di rendicontazione (ex art. 3) e presentare la rendicontazione paese per paese entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del medesimo periodo d’imposta (ex art. 5). Quindi, nel caso di società avente l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, e risultante soggetto obbligato a tali adempimenti, avranno come prime scadenze rispettivamente il 30 settembre 2017 ed il 31 dicembre 2017.
L’art. 6 del Decreto prevede inoltre che l’Agenzia delle Entrate sarà tenuta allo scambio automatico di informazioni contenute nel CbC report. Di regola, il termine è di 15 mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta; la prima rendicontazione potrà essere trasmessa dalle autorità italiane entro un termine più ampio, ossia entro i successivi 18 mesi (prima scadenza giugno 2018 in caso di società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare). Tale scambio automatico di informazioni recepisce la Direttiva 2016/881/UE.
Il successivo D.Lgs. n. 32/2017 del 15.03.2017 recepisce, invece, la Direttiva 2015/ 2376 /UE che riguarda lo scambio automatico di informazioni in caso di ruling preventivo transfrontaliero e di APA.
Il “ruling preventivo transfrontaliero” riguarda una casistica alquanto ampia. Ossia, nei casi seguenti di operazioni transfrontaliere riguardanti:
Gli APA riguardano invece gli accordi per la preventiva definizione sui prezzi di trasferimento in caso di operazioni inter-company transfrontaliere [ex art. 110 (7) del DPR n. 917/1986].
Anche questo Decreto ha effetto dal 1° gennaio 2017.
di Ettore De Pace