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Scambio Automatico di Informazioni: l’Italia recepisce le Direttive UE

Scambio Automatico di Informazioni: l’Italia recepisce le Direttive UE

Il D.M. del 23.02.2017, in attuazione dell’art. 1 (145-146) della L. n. 208/2015, ha adeguato l’Italia alle raccomandazioni OCSE, specificatamente al BEPS Action n. 13, in materia di obbligo per le imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese (CbCr) che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme ad altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva. Tale obbligo decorre dal periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva.

I contribuenti, che integrano specifici requisiti, saranno tenuti a darne comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di rendicontazione (ex art. 3) e presentare la rendicontazione paese per paese entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del medesimo periodo d’imposta (ex art. 5).  Quindi, nel caso di società avente l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, e risultante soggetto obbligato a tali adempimenti, avranno come prime scadenze rispettivamente il 30 settembre 2017 ed il 31 dicembre 2017.

L’art. 6 del Decreto prevede inoltre che l’Agenzia delle Entrate sarà tenuta allo scambio automatico di informazioni contenute nel CbC report. Di regola, il termine è di 15 mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta; la prima rendicontazione potrà essere trasmessa dalle autorità italiane entro un termine più ampio, ossia entro i successivi 18 mesi (prima scadenza giugno 2018 in caso di società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare). Tale scambio automatico di informazioni recepisce la Direttiva 2016/881/UE.

Il successivo D.Lgs. n. 32/2017 del 15.03.2017 recepisce, invece, la Direttiva 2015/ 2376 /UE che riguarda lo scambio automatico di informazioni in caso di ruling preventivo transfrontaliero e di APA.

Il “ruling preventivo transfrontaliero” riguarda una casistica alquanto ampia. Ossia, nei casi seguenti di operazioni transfrontaliere riguardanti:

  • Accordo preventivo per le imprese con attività internazionale [ex art. 31-ter del DPR 600/1973]
  • Istanza regime Patent Box [ex art. 1 (37-45) L. n. 190/2014]
  • Istanza interpello ordinario o antiabuso [ex art. 11 (1) lettere a) e c) L. n. 212/2000]
  • Istanza regime adempimento collaborativo [ex art. 6 (2) D.Lgs. n. 218/2015]
  • Istanza nuovi investimenti [art. 2 D.Lgs. n. 147/ 2015]
  • Ogni altro accordo o parere avente comunque ad oggetto operazioni transfrontaliere

Gli APA riguardano invece gli accordi per la preventiva definizione sui prezzi di trasferimento in caso di operazioni inter-company transfrontaliere [ex art. 110 (7) del DPR n. 917/1986].

Anche questo Decreto ha effetto dal 1° gennaio 2017.

 

di Ettore De Pace

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