Il caso riguarda una società agricola unipersonale (Alfa Srl) controllata al 100% da Y (de cuius). Gli eredi – A, B e C – ricevono in eredità l’unica quota indivisa per poi raggiungere un accordo in base al quale A e B si suddivideranno le quote dato che C non è interessato e ha altri beni di provenienza dalla de cuius. A tal fine i contribuenti propongono di attuare la seguente riorganizzazione: Alfa viene scissa in favore di una Srl unipersonale di nuova costituzione (Beta Srl), a cui verrebbe attribuito il compendio immobiliare. A conclusione della scissione, i soci B ed A avranno ognuno una partecipazione totalitaria rispettivamente nella società scissa unipersonale e nella società beneficiaria unipersonale Beta Srl.
La risposta dell’Agenzia evidenzia come non vi sia da riscontrare alcun vantaggio fiscale indebito. Si precisa che la ripartizione per effetto della scissione parziale e asimmetrica appare fisiologica per consentire ad A e B la prosecuzione autonoma dell’attività e per permettere a C lo scioglimento della comunione ereditaria. L’Agenzia precisa che la complessiva operazione di riorganizzazione aziendale non deve essere volta alla mera assegnazione dei beni degli enti societari interessati ai rispettivi soci, mediante la creazione di società «contenitore» non connotate da alcuna operatività, ma deve caratterizzarsi come operazione finalizzata all’esercizio separato delle attività, senza sottrazione degli asset al regime dei beni d’impresa. Insomma ancora una logica “premiale” rivolta al preservare la continuità d’impresa e in ultima istanza la “azienda”.