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Realizzo controllato e società semplice: spunti di riflessione alla luce della risposta n. 176/2026

Realizzo controllato e società semplice: spunti di riflessione alla luce della risposta n. 176/2026
La riscrittura dell’art. 177, comma 2, del TUIR operata dall’art. 17 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 aveva lasciato aperto un interrogativo caro alla pianificazione patrimoniale: se il legislatore, eliminando ogni riferimento alle azioni o quote ricevute dal conferente e qualificando la sola società scambiata come società di capitali, avesse inteso ammettere al realizzo controllato anche i conferimenti in una società semplice. Con la risposta n. 176 del 21 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate risponde di no. Ma il modo in cui lo dice merita più attenzione della conclusione stessa.

La fattispecie è di scuola. Due soci, titolari del 98 e del 2 per cento di una holding di partecipazioni, intendono costituire una società semplice e conferirvi l’intero capitale della holding, che ne risulterebbe controllata di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. Chiedono di assumere quale valore di realizzo la quota di patrimonio netto formatasi presso la conferitaria, osservando, non senza fondamento, che la norma vigente parla di «società conferitaria» senza limitazioni soggettive.

L’Agenzia concede il punto testuale. Riconosce che la riforma ha spostato il requisito soggettivo sulla società scambiata e che nulla dice sulla natura della conferitaria, là dove il testo previgente aveva già condotto la risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017 a escludere la società semplice. Non è dunque la forma giuridica del veicolo a essere respinta, ma la sua capacità di produrre il dato su cui la norma si regge: il valore di realizzo «in deroga al criterio del valore normale di cui all’articolo 9 del TUIR, continua a essere ancorato all’incremento che il patrimonio netto della società conferitaria subisce in conseguenza del conferimento», e quel patrimonio netto «deve, pertanto, continuare a essere espressione delle risultanze delle scritture contabili della società conferitaria», secondo criteri legali di valutazione «al quale sono soggette solo le società obbligate alla tenuta delle scritture contabili». È la logica della circolare n. 33/E del 17 giugno 2010: non un regime di neutralità, ma un criterio di misurazione che vive del comportamento contabile della conferitaria.

Poiché la società semplice non può esercitare attività commerciale (art. 2249 c.c.), è estranea al bilancio di esercizio (artt. 2423 ss. c.c.) e agli obblighi contabili dell’imprenditore (art. 2214 c.c.), e il rendiconto dovuto ai soci ex art. 2261, comma 2, c.c. «non tiene luogo ex lege del bilancio di esercizio e dei relativi criteri di valutazione», l’Agenzia conclude che manca l’apparato contabile idoneo a determinare «in modo oggettivo e documentato» la grandezza rilevante. Il conferimento sconta il valore normale ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 5, del TUIR, con emersione della plusvalenza in capo ai conferenti.

Qui sta lo spiraglio. Il requisito che decide la partita, l’esistenza di scritture contabili che esprimano un patrimonio netto secondo criteri legali, non è scritto nella norma: è un’inferenza sistematica, e l’Agenzia stessa la costruisce sul modello legale tipico della società semplice, non su un divieto. Una società semplice che adotti per statuto una contabilità ordinaria, rediga un rendiconto strutturato secondo gli schemi degli artt. 2423 ss. c.c. e iscriva la partecipazione conferita a incremento di un patrimonio netto così esposto non è la società semplice che la risposta descrive. Se il problema è la misurabilità del realizzo, e non la forma del veicolo, il contribuente diligente avrebbe argomenti per sostenere che la porta, chiusa in via di prassi, resta aperta in via di diritto. Sul punto, tuttavia, l’Agenzia ha forse perso un’occasione per chiarire se l’adozione volontaria di un impianto contabile conforme ai criteri legali di bilancio sia sufficiente ad accedere al regime, oppure se l’esclusione debba intendersi come conseguenza necessaria del tipo societario prescelto: la risposta ragiona sul modello legale astratto della società semplice e non si misura con l’ipotesi, tutt’altro che teorica, di una società semplice che tenga una contabilità ordinaria e ne assuma le regole di valutazione. Il silenzio lascia il tema a una auspicabile futura pronuncia di prassi.

La società semplice resta infatti un eccellente veicolo di vertice delle strutture societarie per le sue caratteristiche di flessibilità statutaria nella regolazione dei rapporti tra soci e dei passaggi generazionali e di stabilità nella detenzione di partecipazioni, ma il suo popolamento con partecipazioni di controllo attraverso un conferimento sconta, in via ordinaria, la tassazione a valore normale ex art. 9 del TUIR della plusvalenza latente sulle partecipazioni conferite. Un onere che, per le holding familiari di lunga data con costi fiscali storici ormai lontani dai valori correnti, può rivelarsi tale da compromettere la convenienza dell’intera riorganizzazione.

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