Si sblocca l’impasse per la quale una Società Semplice che riceveva utili creava un “
ingorgo” fiscale che di fatto ha impedito (bloccato per chi si è ritrovato in quella condizione) l’utilizzo di questi agili strumenti di governance, molto usati in pianificazione patrimoniale.
Un emendamento forte inserisce in finanziaria il nuovo art. 32-quater in base al quale, in massima sintesi, le società semplici ricevono dividendi (“di qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione”) in trasparenza e quindi non più attribuendo Irpef (piena) al socio. Secondo la ratio della norma si guarderà pertanto al socio e quindi:
- Il soggetto Ires percettore che riceve dividendi da una S.S., che a sua volta è holding di un’altra società Ires, andrà ad imporre solo il 5%(ex art. 89 Tuir con aliquota quindi all’1,2%).
- il soggetto Irpef in regime d’impresa andrà ad escludere il 41,86% di quanto ricevuto (ex art. 59 Tuir).
- Le persone fisiche residenti che ricevono reddito da partecipazioni, qualificate o meno, non relative all’impresa, saranno soggette a ritenuta d’imposta secondo legge al 26% (ex. Art. 27, co.1, Dpr 600/73). Detta ritenuta, effettuata con obbligo di rivalsa, è operata dalle società e dagli enti Ires sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.
Si profila dunque la soluzione alla problematica che emergeva anche sulla scorta delle istruzioni al modello Unico 2019 alla luce della modifica apportata dalla legge di Bilancio per il 2018.
La questione delle società semplici quali soggetti di governance e di organizzazione patrimoniale, nelle famiglie ma non solo, prenderà pertanto nuovo slancio da questa benvenuta norma tributaria che oggi è al dibattito parlamentare. Appena la bozza diverrà norma avremo dunque pienamente ritrovato uno degli strumenti classici della pianificazione patrimoniale in Italia, accanto ai trusts, alla fiduciaria, alle assicurazioni e, più in generale, alla pianificazione societaria e contrattuale.