Successione ed Esenzione ex ART. 3, co. 4 ter TUS attraverso Patto Parasociale
Il patto parasociale non consente l’accesso alla norma di favore sull’abbattimento della base imponibile ai fini TUS. Con la sentenza del 10 marzo 2021, n. 6591, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui, mediante patto di famiglia, il disponente trasferisca “separatamente ed in parti uguali” una quota di maggioranza del capitale di una S.p.A. (pari al 75%) ai suoi tre figli, non sussistono le condizioni per l’esenzione art. 3 comma 4-ter del D.Lgs. 346/90 (TUS), poiché nessuno dei tre beneficiari acquisisce il controllo previsto dalla norma. Per i Giudici la condizione non può essere realizzata nemmeno con la stipula di un patto parasociale di sindacato che obblighi i pattisti ad assumere all’unanimità ogni decisione assembleare, ordinaria o straordinaria che sia.