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Terzo Settore e Decreto “Cura Italia”: quali novità?

Terzo Settore e Decreto “Cura Italia”: quali novità?
È stato pubblicato il 17 marzo scorso il D.L. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto c.d. “Cura Italia” introduce disposizioni urgenti per fronteggiare le gravi conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, individuando precipue misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale, misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese, misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e misure fiscali a sostegno delle famiglie.

Tra gli importanti provvedimenti adottai, inoltre, il testo rivolge delle norme specifiche anche al Terzo Settore, sia allo scopo di agevolare gli ETS nei rispettivi adempimenti, sia di favorire e promuovere le erogazioni liberali indirizzate a contrastare l’attuale stato di urgenza.

Cassa integrazione in deroga

Con specifico riferimento agli Enti del Terzo Settore, dunque, l’articolo 22 del Decreto, recante disposizione per la Cassa integrazione in deroga, introduce innanzitutto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga anche con riferimenti agli Enti del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Adeguamento statuti e approvazione bilancio ETS

Inoltre, l’articolo 35 proroga dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine per l’adeguamento degli statuti per le Imprese sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Onlus che potranno approvare i propri bilanci entro la medesima data (i.e. 31 ottobre 2020), ciò quandanche previsioni di legge, regolamento o statuto diano indicazioni differenti.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

L’articolo 61 prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria anche con riferimento alle Onlus, alle Associazioni di promozione sociale ed alle Organizzazioni di volontariato.

Erogazioni liberali

Con riferimento alle erogazioni liberali, allo scopo di promuovere ed incentivare aiuti concreti in un momento di profonda emergenza sanitaria, l’articolo 66 del Decreto, con riferimento alle erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate nel 2020, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, anche effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro:

  • prevede per le persone fisiche e gli enti non commerciali una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’applicazione dell’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante le disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche che prevedono una deduzione integrale delle erogazioni, che prevede l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa, non considerandosi destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Ai fini IRAP, le suddette erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Erogazioni liberali ETS

Si rammenta che, la disciplina generale del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017) già prevede detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, disposte in favore degli ETS non commerciali, qui dal Decreto “Cura Italia” estese ad altri Enti, quali lo Stato e gli enti locali territoriali, in ragione del particolare stato di emergenza in cui versa il Paese.

In particolare, il Codice del Terzo Settore, articolo 83, dispone quanto segue:

  • dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo  pari  al  30% degli oneri sostenuti dal contribuente, per un importo complessivo in  ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo  è elevato al 35% qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è ammessa a condizione che il versamento sia  eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento che ne consentano la tracciabilità;
  • le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

I soggetti che effettuano le suddette erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

 

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  • Giovanna Mazza
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