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Transfer Pricing: i giudici di legittimità ridimensionano le raccomandazioni dell’OCSE

Transfer Pricing: i giudici di legittimità ridimensionano le raccomandazioni dell’OCSE
Con la sentenza n. 26432 depositata il 10 ottobre 2024, la Corte di Cassazione si è espressa sulla rilevanza delle raccomandazioni dell’OCSE in tema di Transfer Pricing, con specifico riferimento alla gerarchia dei metodi di determinazione del valore normale ai sensi dell’art. 110, comma 7 del d.P.R. n. 917/1986.

Il caso in questione riguarda un Gruppo multinazionale composto da un’unica società produttiva, residente nel territorio dello Stato, e le società distributive con sede all’estero. Il Gruppo opera in un mercato da considerarsi “chiuso”, i cui prezzi non sono frutto della libera concorrenza tra gli operatori.

Interpretando “alla lettera” le linee guida OCSE, il Gruppo, ai fini della determinazione dei prezzi infragruppo, ha adottato il metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price) ritenuto in linea di principio il metodo da preferirsi nella gerarchia dei metodi rispetto agli altri, per i quali è previsto un utilizzo residuale.

L’Ufficio ne ha tuttavia contestato l’utilizzo, ritenendo di dover preferire il metodo del TNMM (Transactional Net Margin Method) poiché maggiormente attendibile nella fattispecie in esame.

Nel respingere il ricorso promosso dalla Società, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo il quale le raccomandazioni OCSE costituiscono un valido strumento di ausilio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, fornendo sussidi e metodi operativi per l’attuazione di disposizione di legge; tuttavia, non rappresentando una fonte del diritto, il loro contenuto è da considerarsi di portata inferiore rispetto alla fonte normativa interna.

La Suprema Corte prosegue evidenziando che è onere del contribuente e/o del verificatore individuare il metodo maggiormente compatibile con la singola casistica; nell’ipotesi in oggetto, il criterio del CUP non è stato ritenuto applicabile in virtù della totale assenza di operazioni comparabili, motivo per cui, ad opinione della Cassazione, è condivisibile e più ragionevole il criterio TNMM adottato dall’Ufficio.

La posizione della Suprema Corte si pone in linea con quanto previsto dalla disciplina nazionale in materia di Transfer Pricing con particolare riferimento al D.M. 15 maggio 2018 contenente le linee guida per l’applicazione delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento. L’articolo 4 del decreto prevede infatti che la valorizzazione di un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza sia da determinare applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso e solamente qualora possa essere applicato con lo stesso grado di affidabilità sia il metodo del CUP che ogni altro metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento (i.e. RPM-Resale Price Method, CPM-Cost Plus Method, PSM-Profit Split Method e TNMM-Transactional Net Margin Method), il CUP è il metodo da preferire.

 

Alessandro Saini e Matteo Gandini

 

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    Corte di Cassazione_Sentenza n. 26432 del 10.10.2024
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  • Alessandro Saini
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