L’Amministrazione finanziaria, nel parere espresso ha richiamato un passaggio di una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, già oggetto di commento da parte del ns Studio), la quale aveva chiarito che “solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente, può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza”.
Nel solco delle numerose e recenti sentenze della Suprema Corte, potrebbe quindi esserci stata una svolta nella posizione della prassi rispetto a quanto contenuto nelle circolari della stessa Agenzia delle Entrate n.48 del 6 agosto 2007 e n.3 del 22 gennaio 2008, nella misura in cui il momento impositivo verrebbe in essere all’effettivo accrescimento della capacità contributiva del beneficiario e non all’apposizione del vincolo di destinazione.
Tuttavia, potrebbe anche darsi che l’Amministrazione abbia voluto unicamente prendere posizione circa un Trust con dette caratteristiche (coincidenza tra settlor/disponente e beneficiario di Trust revocabile) e perduri invece la richiesta di vedere l’atto dispositivo nel fondo in Trust scontare l’imposta di donazione con aliquota proporzionata rispetto al legame di parentela tra disponente e beneficiario.
Il richiamo alla normativa, nell’incipit del pur breve parere, sembrerebbe aprire ad entrambe le summenzionate interpretazioni, avvicinando lievemente, con una sagace strategia politica, l’Amministrazione finanziaria al consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
Lo Studio continuerà a vigilare su questo importante aspetto (fiscale) in ambito wealth&estate.