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Trust e Protector. Chiarimenti del Privy Council

Trust e Protector. Chiarimenti del Privy Council
Una recente decisione dello Judicial Committee of the Privy Council (A & Others v C & Others [2026] UKPC 11) fornisce importanti chiarimenti sul ruolo del protector nei casi in cui le decisioni del trustee siano soggette al consenso del protector stesso. La sentenza affronta un’area di incertezza di lunga data nella prassi internazionale in materia di trust e ha implicazioni significative per la governance dei trust.

Il caso è sorto in un contesto caratterizzato da approcci divergenti adottati nelle principali giurisdizioni in materia di trust. In particolare, erano emerse due opinioni contrastanti. Secondo un approccio più limitato, il ruolo del protector era circoscritto alla verifica che la decisione del trustee rientrasse in un ambito ragionevole. Secondo un approccio più ampio, il protector era tenuto a esercitare un giudizio autonomo, formandosi una propria opinione sul merito della decisione proposta.

Il Privy Council ha ora confermato che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo del trust, un protector titolare di un potere di consenso deve esercitare una discrezionalità fiduciaria autonoma. Non è quindi sufficiente che il protector si limiti a esaminare il processo decisionale del trustee o ad agire come mero controllo procedurale. Il protector deve valutare attivamente il merito della decisione proposta e determinare autonomamente se concedere o meno il proprio consenso.

La sentenza ribadisce inoltre l’importanza centrale dell’atto costitutivo del trust. I termini dell’atto possono definire o limitare l’ampiezza dei poteri del protector e possono specificare le modalità del loro esercizio. Tuttavia, quando i poteri conferiti hanno natura fiduciaria e l’atto tace circa il loro esercizio, si applicano i principi fiduciari generali.

Dal punto di vista pratico, la decisione rafforza e chiarisce il ruolo del protector nell’ambito del sistema di governance di un trust. È probabile che ne derivi un’interazione più strutturata e sostanziale tra trustee e protector, in particolare con riguardo ai flussi informativi, ai processi decisionali e alle tempistiche. Potrebbe inoltre crescere l’aspettativa che i protector ricevano informazioni complete, interagiscano in modo significativo con i trustee e documentino le proprie motivazioni nell’esercizio dei poteri di consenso.

In questo contesto, la nomina di un protector professionale assume un’importanza particolare. Il requisito di esercitare un giudizio fiduciario autonomo presuppone un livello di competenza tecnica, indipendenza e disciplina procedurale che può essere difficile da garantire quando il ruolo è affidato a membri della famiglia o ad altri soggetti nominati in modo informale. Un protector professionale è meglio qualificato per valutare decisioni complesse dei trustee, gestire asimmetrie informative e assicurare che i poteri di consenso siano esercitati in conformità agli standard fiduciari e a prassi di governance coerenti.

Più in generale, la sentenza è coerente con gli sviluppi in altre giurisdizioni e sostiene un modello di governance nel quale il protector svolge un ruolo effettivo e sostanziale, anziché operare come salvaguardia meramente formale o difensiva. Nei trust con collegamenti internazionali o italiani, questo chiarimento rafforza ulteriormente l’importanza di una gestione solida del trust e della nomina di un protector professionale in grado di dimostrare una reale indipendenza, sia nella forma sia nella sostanza.

  • Alessandro Belluzzo
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