Gli sportivi professionisti e quindi i lavoratori i cui rapporti di lavoro sono regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, che non hanno risieduto ai fini fiscali in Italia per due anni, che si impegnano a permanervi per almeno un biennio ed ad ivi prestare prevalentemente l’attività lavorativa, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi 5-quater, Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147, come novellato ad opera dell’articolo 5, comma 1, lettera d), Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34, possono avere accesso al regime speciale per lavoratori impatriati. Per i summenzionati profili soggettivi, l’agevolazione dura un solo quinquennio e permette di far concorrere alla base imponibile IRPEF, solamente la metà del reddito agevolabile. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.33/E del 28 dicembre 2020, paragrafo 1, a seguito di parere conforme del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 324497 del 9 ottobre 2020), ha rimarcato che, in linea con il dettato normativo, “
non può essere, tuttavia, riconosciuto il regime agevolato previsto nell’articolo 16, comma 5-quater, in esame finché non sarà adottato il d.P.C.M. di cui al successivo comma 5-quinquies del medesimo articolo 16”. Infatti, a seguito dell’esercizio dell’opzione, i lavoratori impatriati, sportivi professionisti, secondo quanto previsto dal menzionato comma 5-
quinquies, sono anche obbligati al “
versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile”. Al fine di definire i “
criteri e le modalità di attuazione” del contributo, la norma prevede però che sia necessaria l’emanazione di un apposito Dpcm. Sino ad ora, come dimostra anche la posizione dell’Agenzia delle Entrate tale decreto non era stato pubblicato. Al fine di colmare il
vulnus, che aveva creato dibattito in dottrina, pare che da notizie di stampa, il necessario Dpcm sia in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel Dpcm sembrerebbe che:
- siano gli stessi impatriati a dover versare il contributo a mezzo di modello F24;
- a seguito del versamento gli sportivi professionisti impatriati debbano inviare una comunicazione al Dipartimento per lo Sport a mezzo di apposito canale online, avente riguardo il versamento effettuato, i riferimenti del datore di lavoro e della federazione del CONI di appartenenza;
- il primo versamento del contributo per gli early adopters sia posto al 15 marzo 2021. Mentre per i versamenti riferibili agli impatriati traferitisi in Italia in successivi periodi d’imposta, il termine sarebbe posto in coincidenza con il versamento del saldo IRPEF.
In un momento di notevole difficoltà finanziaria per le federazioni del CONI interessate (FIGC, FIG, FIP e FCI), dettata dal perdurare della pandemia, pare che sia finalmente consentito l’utilizzo della norma agevolativa in commento, che nell’intento del legislatore, dovrebbe accrescere l’attrattività della “piattaforma Italia”.