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I patti successori rinunciativi: aria di riforma? Un articolo di Luigi Belluzzo per il Family Business Festival 2020

I patti successori rinunciativi: aria di riforma? Un articolo di Luigi Belluzzo per il Family Business Festival 2020
Un articolo di Luigi Belluzzo per il Family Business Festival 2020.

Uno dei principi cardine del diritto successorio in Italia è rappresentato dal divieto dei c.d. patti successori, che decreta la nullità di ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione o dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, ovvero rinunci ai medesimi (art. 458 c.c.). Eccezion fatta per il Patto di Famiglia (artt. 768bis c.c. e ss.), in Italia non può aversi successione per contratto.
La ratio è chiara: ogni accordo che abbia quale causa dell’attribuzione la morte di un soggetto deve considerarsi nullo. Tuttavia, la nullità dei patti successori limita in modo importante la possibilità di pianificare per tempo la propria successione, in accordo con gli eredi, per garantire una maggiore fluidità e sicurezza degli acquisti e dei traffici giuridici.

Il caso

Ettore, di anni 80, dopo la morte della sua prima moglie, si è risposato con Amelia, 20 anni più giovane. Ha due figli dalla prima moglie, Antonio e Paolo, entrambi maggiorenni, e una figlia da Amelia, Barbara, di 18 anni. Antonio è coniugato e padre di due bambini. Paolo è divorziato ed ha una nuova compagna, Francesca, con la quale non è intenzionato a contrarre un nuovo matrimonio.

Ettore è uno stimato imprenditore e gode di un importante patrimonio mobiliare, immobiliare ed artistico. Ha già redatto un testamento, ma teme che il difficile rapporto intercorrente tra i suoi figli e la nuova moglie possa, un domani, pregiudicare le sue volontà. In particolare, ci sono taluni beni che vorrebbe attribuire con certezza assoluta alla moglie, quali la casa in Costa Azzurra e talune opere d’arte. Inoltre, a complicare le cose, la giovane età di Barbara.

1) Senza rivolgersi preventivamente ad un consulente, invita i suoi futuri eredi ad un tavolo per discutere della sua successione. In considerazione del già avvenuto passaggio generazionale delle imprese familiari, mancano all’appello le proprietà mobiliari ed immobiliari. Dopo varie discussioni, le parti trovano finalmente un accordo:
– Antonio potrà beneficiare della casa a Cortina, dove è già solito recarsi con i figli, un appartamento sul lago di Como, oltre ad un’importante somma di denaro e taluni titoli. In caso di sua premorienza tali beni saranno attribuiti ad un trust istituito ad esclusivo beneficio dei figli. -Paolo erediterà due appartamenti a Roma ed uno sul lago di Como, del denaro e alcuni quadri di arte contemporanea, già ubicati negli appartamenti. Inoltre, sarà stabilito che in caso di sua premorienza, la quota di eredità lui spettante sarà attribuita alla sua compagna Francesca.
– Da ultimo, Amelia erediterà l’abitazione di residenza in Toscana, la casa in Costa Azzurra e le opere d’arte ivi presenti. Sarà, altresì, stabilito che in caso di sua premorienza, tali beni saranno attribuiti a Barbara.
– Barbara riceverà un’importante somma di denaro oltre a un appartamento a Milano. Il tutto nel rispetto delle quote di legittima.

2) Ettore, prima di sottoscrivere l’accordo con i figli e la moglie, decide di sottoporre il contratto a un professionista esperto di diritto successorio per avere un suo parere e capire quale sia la forma più consona per tale atto. Con sorpresa, scopre che la legge italiana considera un patto siffatto nullo.

3) Il diritto italiano non lascia spazi all’autonomia privata in tema di patti successori. Il principio sancito dall’art. 458 c.c. vieta:
– i patti successori dispositivi, mediante i quali si dispone di diritti che si acquisiranno da una futura successione;
– i patti successori istitutivi, ossia i negozi successori con cui un soggetto dispone della propria successione con un contratto, ad esempio istituendo taluno erede o legatario, ovvero si obbliga a farlo con un successivo testamento;
– i patti successori rinunciativi, attraverso i quali si rinuncia preventivamente ai diritti che potrebbero derivare da una successione non ancora aperta.

4) Per ovviare a tale situazione e “snellire” in parte il nostro diritto successorio, ancorato a principi a volte poco conciliabili con la mutata realtà dei tempi e delle famiglie, il Ddl presentato al Senato il 19 marzo 2019 (Ddl S. 1151) si prospetta la delega al Governo per la revisione del Codice civile e, in particolare, per l’introduzione dei patti successori, almeno nella loro forma di patti rinunciativi. Si attende, sul punto, l’evoluzione normativa nell’auspicio di una revisione che consenta una maggiore fluidità e sicurezza degli acquisti e dei traffici giuridici, raggiungendo sistemazioni familiari aderenti alla volontà dell’intera famiglia con vantaggi sia economici sia di serenità familiare.

 

Leggi QUI l’articolo sul Corriere della Sera – L’economia | Family Business Festival 2020

  • Luigi Belluzzo
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