Occorre ripensare in modo chiaro a tutte le definizioni (es. ambiguità tra “accesso” e “consultazione” del Registro).
Sulla competenza delle camere di commercio, non è chiaro se compaia o meno, per scelta, il criterio della competenza territoriale per le iscrizioni. CI si interroga sul ruolo del gestore del servizio informativo: ha competenze autonome, oppure si inseriscono nei controlli “sostanziali” già operati della camera di commercio?
E sono autonomi i poteri del gestore tutte le volte controlla dati già inseriti nel sistema informativo?
Innanzi a controlli “formali”, scrive il Consiglio di Stato, mancano i riferimenti ai soggetti competenti ad effettuarli.
In merito all’accesso al Registro da parte delle Autorità, non sono chiari i temi delle credenziali operative e soprattutto vi è una «mancata considerazione di un profilo applicativo rispetto all’ipotesi che l’accesso sia richiesto dalla autorità giudiziaria» e ancora compare una «maggiore criticità rispetto alla richiesta di accesso proveniente dalle Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale».
E ancora, vero e proprio punto dolente, il tema dell’accesso da parte dei soggetti «privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi» – su cui già pende una causa pregiudiziale Ue innescata dal Lussemburgo – «l’articolo dello schema presenta criticità in ordine alla regolamentazione dell’accesso e alla disciplina del procedimento di decisione».
Come giustamente evidenziato da autorevoli giornalisti, è ora molto difficile che il Ministero dell’Economia, di fronte a tante e tali criticità, scelga di tirare dritto e pubblicare il Decreto ministeriale nella forma attuale.