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Al via la Patent Box italiana

Al via la Patent Box italiana

Da pochi giorni è attivo il sistema telematico per le Entrate per procedere con lo strumento cd “Patent Box”, esercitando così l’opzione.

Viene introdotto un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. Tale opzione comporta un effetto fiscale, associato ad una riduzione dell’imposta diretta, come di seguito brevemente illustrato.

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot. n. 144042) sono state rese note le modalità per l’esercizio dell’opzione per il Patent Box per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016 nella generalità dei casi).

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Rientrano nell’ambito dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di marchi, di disegni e modelli e di informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali che siano proteggibili come informazioni segrete in base alla legge, con ciò dovendosi intendere i beni immateriali brevettati o registrati, in corso di brevettazione o registrazione.

Il “modello Patent Box” è stato introdotto sulla scia di quanto fatto da altri paesi comunitari, in primis la Gran Bretagna, e risulta conforme ai parametri OCSE.

Il decreto “Patent Box“, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato adottato in attuazione dell’art. 1, commi 37 – 43 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità) come modificato dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact) convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33

L’argomento può essere approfondito con il vs usuale contatto presso lo Studio e presuppone un’analisi preliminare articolata.

In via preliminare ed informativa vale quanto di seguito sintetizzato:

Il beneficio fiscale si sostanzia in una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap pari al 30% nel 2015 (40% nel 2016 e 50% dal 2017) – di una quota parte del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale. In sostanza, ai fini del calcolo del bonus occorre seguire i seguenti passaggi:

(i)                 individuare i beni immateriali agevolabili, come sopra brevemente descritti.

(ii)               individuare l’ammontare del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali. In questo caso occorre dare evidenza ad una particolarità: il reddito agevolabile varia a seconda di come avviene lo sfruttamento del bene. Si dovrà pertanto distinguere il caso della concessione a terzi (es. licenza), nel qual caso si dovranno assumere i canoni al netto dei costi diretti ed indiretti. Qualora lo sfruttamento fosse invece diretto, occorre calcolare il cd reddito figurativo, attraverso un percorso in concerto con l’AdE.

(iii)             determinare la quota di reddito agevolabile in base alla percentuale di spese di ricerca e sviluppo (costi qualificati) rispetto alle spese complessive afferenti il bene (costi complessivi);

(iv)             determinare la variazione in diminuzione da indicare in sede di compilazione del modello dichiarativo.

Si segnala l’uscita della Circolare 36/E del 01/12/2015 che fornisce la posizione di prassi dell’Amministrazione.

Lo Studio resta disponibile per approfondire i casi specifici.

  • Luigi Belluzzo
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