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Brexit e diritti dei cittadini: cosa succede se c’è l’accordo o in caso di “no deal”? – la Repubblica

Brexit e diritti dei cittadini: cosa succede se c’è l’accordo o in caso di “no deal”? – la Repubblica

Manuela Travaglini, avvocato, consulente di Belluzzo International Partners ed esperto legale di The Italian Community, dal blog di Enrico Franceschini: ‘Gli Italiani e la Brexit, l’esperto risponde‘.

 

A tre mesi dalla fatidica data del 29 marzo 2019 continua l’incertezza sulla ratifica britannica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea: Theresa May ha come noto rinviato la decisione al 14 gennaio, posticipando il (necessario) voto alla Camera di oltre un mese rispetto alla data prevista dell’11 dicembre. Una decisione che continua a tenere in sospeso le sorti dei molti cittadini italiani in Regno Unito, ma anche dei tanti britannici che risiedono in Italia (e negli altri Paesi dell’unione).

Il Consiglio europeo, lo ricordiamo, ha già dato il via libera all’accordo lo scorso 25 novembre;  ha però anche ribadito sistematicamente che un Paese terzo (cioè il Regno Unito una volta fuoriuscito dall’UE) non può vantare gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di uno Stato membro: è pertanto della massima importanza prepararsi, anche e soprattutto come cittadini, ad una realtà in cui il Regno Unito non sarà più parte dell’Unione.

Proprio in tale contesto, lo scorso 21 dicembre Palazzo Chigi ha pubblicato un comunicato con il quale si rende nota l’attività di preparazione al recesso (con o senza accordo); documento ripreso in data 27 dicembre dal Governo britannico in una nota indirizzata ai cittadini britannici residenti in Italia, che chiarisce, in sintesi, quanto segue.

 

I.   Diritti dei cittadini in caso di recesso con accordo ex art. 50 del Trattato sull’UE

L’approccio concordato tra i negoziatori dell’UE e quelli britannici è stato di garantire la maggior parte dei diritti riconosciuti dal corpo normativo dell’Unione europea a tutti i cittadini (europei) residenti nel Regno Unito o (britannici) nell’UE prima della data della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).

Nel caso in cui l’accordo di recesso entri in vigore entro il 29 marzo 2019, i cittadini italiani (e comunitari) residenti nel Regno Unito in modo continuativo da almeno cinque anni, e che sono entrati nel Paese prima del 31 dicembre 2020, potranno richiedere il Settled Status tramite una procedura amministrativa semplificata gestita dall’Home Office britannico.

I cittadini UE residenti nel Regno Unito in modo continuativo da meno di cinque anni, e che sono entrati nel Paese entro il 31 dicembre 2020, potranno invece richiedere il Pre-Settled Status. Tale Status consentirà di maturare i cinque anni di residenza continuativa per ottenere poi il Settled Status.

I detentori del Settled Status potranno risiedere nel Regno Unito per un tempo indeterminato e potranno assentarsi dal Paese per un massimo di cinque anni senza perdere lo Status. Avranno inoltre la possibilità di richiedere la cittadinanza britannica (sempre che gli altri requisiti di cittadinanza siano soddisfatti), e i figli nati dopo l’acquisizione dello status da parte dei genitori avranno automaticamente diritto alla cittadinanza.

Per quanto riguarda i cittadini britannici residenti in Italia, si intende riconoscere anche a loro i diritti previsti dall’Accordo di Recesso tramite una procedura di natura dichiarativa che riconosce tali diritti per i cittadini britannici residenti in Italia al termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020). Per fare ciò, le autorità italiane invitano i cittadini britannici che vivono e che lavorano in Italia ad iscriversi all’Ufficio Anagrafe del proprio Comune italiano di residenza.

 

II.   Diritti dei cittadini in caso di recesso senza accordo

Fin dall’apertura dei negoziati sul recesso è sempre stata posta enfasi sull’impegno condiviso (da parte delle autorità britanniche e dei rappresentanti dell’Unione) di offrire ai cittadini la massima tutela possibile anche in caso di recesso senza accordo.

In tal senso, il 6 dicembre il Governo britannico ha reso pubblico un documento d’indirizzo (“policy paper”) sui diritti dei cittadini in caso di recesso senza accordo che tende ad una tutela dei diritti acquisti per tutti i cittadini dell’UE che risultino continuativamente residenti nel Regno Unito da almeno cinque anni alla data del 29 marzo 2019 (invece che alla data del 31 dicembre 2020, venendo meno, senza l’Accordo di Recesso, il periodo transitorio). Chi si trovi nelle condizioni di poter beneficiare del nuovo sistema (Settled o pre-Settled Status) potrà così far domanda di registrazione entro il 31 dicembre 2020. Coloro i quali si vedranno riconosciuto lo status di “Settled” (o di “pre-Settled”) potranno continuare a godere, in linea di massima, di diritti e benefici assicurati fino ad ora, la cui tutela tuttavia verrebbe demandata a tribunali britannici (senza alcun possibile coinvolgimento di istanze giurisdizionali europee, come invece previsto nell’Accordo di Recesso). A quanti giungeranno nel Regno Unito dopo il 29 marzo 2019 verrà riservato diverso trattamento, basato sulla legislazione nazionale britannica in materia di immigrazione e su principi di reciprocità con la situazione dei britannici residenti nei Paesi di provenienza degli interessati.

Da parte italiana, in linea con le Comunicazioni della Commissione europea del 13 novembre 2018 e del 19 dicembre 2018 sulle misure preparatorie e di emergenza alla Brexit, sono in preparazione misure legislative per un sostanziale mantenimento del quadro giuridico esistente per garantire che i cittadini britannici residenti al 29 marzo 2019 in Italia avranno riconosciuti i requisiti e il tempo necessario per chiedere e ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo disciplinato dalla Direttiva 2003/109/CE. In questo modo, essi potranno continuare a godere di diritti quali l’accesso a cure mediche, occupazione, istruzione, prestazioni sociali e ricongiungimento familiare. Anche in questo caso i cittadini britannici che vivono e che lavorano in Italia sono invitati ad iscriversi all’Ufficio Anagrafe del proprio Comune italiano di residenza prima del 29 marzo 2019.

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