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BREXIT – L’applicazione della DAC 6 nel Regno Unito

BREXIT – L’applicazione della DAC 6 nel Regno Unito
Gli obblighi di segnalazione del Regno Unito derivanti dalla “DAC 6”, la Direttiva (UE) 2018/822 del 25 maggio 2018, (“Direttiva sugli intermediari fiscali” o “Mandatory Disclosure”) con la quale si prevede all’interno dei Paesi dell’Unione europea l’obbligo di reporting di informazioni nel settore fiscale in relazione alle disposizioni transfrontaliere ritenute rilevanti dalla direttiva stessa, sono stati sostanzialmente rimossi a seguito della Brexit e dal primo gennaio 2021 hanno cessato di applicarsi nel Paese.

Con una dichiarazione fatta alla vigilia della Brexit, l’HMRC – l’equivalente dell’Agenzia delle Entrate Italiane- ha infatti annunciato l’effettiva abrogazione della maggior parte degli obblighi di comunicazione associati alla DAC 6.

Il governo del Regno Unito ha dato attuazione a tale intento, emanando il 31 dicembre 2020 uno specifico regolamento (SI 2020/1649) che ha di fatto modificato la legislazione che aveva dato attuazione alla DAC 6 nella sua formulazione originale ed abrogato gli obblighi di comunicazione per i meccanismi transfrontalieri (i cd. Reportable Cross Board Arrangements, “RCBA”) che presentano i segni distintivi delle categorie A, B, C ed E.

Ricordiamo che l’obbligo di notifica riguarda quei meccanismi transfrontalieri che contengono gli elementi distintivi (”hallmarks”) che denotano una pratica fiscale dannosa e suddivisi dalla direttiva nelle categorie quali brevemente sintetizzate nel seguito.

Categoria A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale e soggetti al Main Benefit Test.

Riservatezza: Il contribuente o un partecipante si impegnano a rispettare condizioni di riservatezza che può impedire la comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali.

Success Fee: L’intermediario può  ricevere un compenso dipendente e/o parametrato all’entità del vantaggio fiscale.

Standardizzazione: RCBA standardizzato nella sua documentazione o struttura e messo a disposizione di più contribuenti.

Categoria B. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale e soggetti al Main Benefit Test.

Bare fiscali: Adozione di misure artificiose in relazione a società in perdita.

Conversione: RBCA che ha come effetto quello di convertire il reddito in altre categorie tassate più favorevolmente.

Circolarità: Utilizzazione di operazioni circolari tramite società interposte o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente.

Categoria C. Elementi distintivi specifici collegati a operazioni transfrontaliere e solo parzialmente soggetti al Main Benefit Test.

Pagamenti: Pagamenti transfrontalieri deducibili fiscalmente effettuati tra imprese associate, a particolari condizioni.

Ammortamenti: RCBA in base alle quali per il medesimo ammortamento vengono richieste detrazioni in più giurisdizioni.

Doppia imposizione: È richiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più giurisdizioni.

Trasferimenti di attivi: Trasferimento di attivi con una differenza significativa nell’importo considerato quale corrispettivo del trasferimento nelle giurisdizioni interessate.

Categoria E. Elementi distintivi specifici relativi al transfer pricing.

Safe Harbour: RCBA che prevede l’uso di normative “safe harbour” unilaterali.

Hard-to-value intangibles: RCBA che comporta il trasferimento di beni immateriali o diritti su beni immateriali tra imprese associate per i quali non esistono transazioni comparabili affidabili ovvero con proiezioni sui flussi cassa altamente incerte.

Trasferimento di asset, funzioni o rischi: Trasferimento transfrontaliero di attività, rischi o funzioni che comporta la riduzione dell’EBIT stimato del cedente per i tre anni successivi al trasferimento in misura inferiore al 50% dell’EBIT ottenibile in assenza di trasferimento.

Nel Regno Unito, gli obblighi di segnalazione continueranno ad essere mantenuti – ma un per un periodo di tempo limitato come si vedrà meglio nel seguito – solo in relazione agli RCBA che presentano segni distintivi della Categoria D, cioè gli RCBA che hanno l’effetto di indebolire (o aggirare) gli obblighi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari o di oscurare la titolarità effettiva di patrimoni o redditi (CRS & Opaque Offshore Structure).

La segnalazione per gli RBCA appartenenti alla Categoria D viene rispettata per ottemperare agli obblighi previsti dall’accordo di libero scambio tra il Regno Unito e l’UE (il free trade agreement concordato il 24 dicembre 2020, “FTA”), che stabilisce che le parti “non indeboliranno o ridurranno il livello della protezione prevista dalla sua legislazione alla fine del periodo di transizione al di sotto del livello previsto dalle norme e dalle regole concordate in sede OCSE al termine del periodo di transizione, in relazione a (a) lo scambio di informazioni, concernenti (…) potenziali accordi transfrontalieri di pianificazione fiscale“.

L’HMRC ha inoltre confermato che il Regno Unito ha intenzione di implementare non appena possibile nella propria legislazione domestica le regole di Mandatory Disclosure Rules del modello OCSE (MDR – OECD Model Mandatory Disclosure Rules for Common Reporting Standard Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, pubblicate nel marzo 2018).

Ritenendo che l’MDR dell’OCSE richieda soltanto la comunicazione degli accordi di cui alla Categoria D della DAC 6, gli obblighi di segnalazione relativi a quest’ultimi verranno quindi mantenuti sino alla completa implementazione della MDR dell’OCSE. A quel punto, si prevede che la legislazione DAC 6 verrà abrogata del tutto.

Per gli intermediari e i contribuenti del Regno Unito, si dovrebbero ridurre materialmente gli oneri e i costi associati all’ottemperanza degli obblighi derivanti dalla DAC6 anche se – considerata la tempistica della decisione – molti avranno già in qualche modo implementato procedure che adesso andranno riviste e ridisegnate.

Un aspetto rilevante nello scambio di informazioni riguarda l’eventuale esclusione del Regno Unito alla banca dati centralizzata Europea (EU Centralised Directory). Di tale questione non si fa cenno nel FTA ma, in linea di principio, l’accesso alla banca dati è riservato esclusivamente agli Stati membri, quindi il Regno Unito non dovrebbe averne diritto in assenza di un accordo specifico in tal senso.

Con riferimento alle segnalazioni dei RBCA che presentano i segni distintivi della categoria D, e quindi segnalabili sia dal Regno Unito che dagli Stati membri UE, probabilmente queste non verranno scambiate automaticamente. Potrebbero essere invece scambiate su richiesta, sulla base di disposizioni sullo scambio di informazioni previste nei trattati bilaterali in vigore tra il Regno Unito e i singoli Stati membri.

In termini pratici, ciò significa che gli intermediari e i contribuenti degli Stati membri dell’UE che sono coinvolti in meccanismi transfrontalieri soggetti a comunicazione non potranno fare affidamento sulle comunicazioni dei soggetti tenuti ad effettuarle nel Regno Unito per considerate assolti gli obblighi di comunicazione nel proprio paese.

Particolare attenzione dovrà quindi tenersi in relazione alle operazioni segnalabili che prevedono il coinvolgimento di soggetti del Regno Unito per il compiuto assolvimento degli obblighi di comunicazione nei (brevi) termini previsti dalla normativa.

 

Articolo pubblicato su 2duerighe.com, rivista online di Assoholding. Leggi QUI

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