«L’istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti da quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale».
Ecco quanto affermato nella sentenza n. 21614/2016 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione V, in contrasto con le precedenti decisioni assunte nei mesi precedenti. Invero, nelle passate pronunce la Cassazione pareva orientarsi per l’applicabilità della imposta sulle successioni e le donazioni – e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale – anche nell’ipotesi di costituzione di un trust “autodichiarato”, privo di un effettivo trasferimento di beni, sostenendo che l’art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006 avesse istituito un’autonoma e nuova imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, la cui disciplina si ricaverebbe per rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 346/1990.
Nella pronuncia in commento, la Corte afferma che “quanto prospettato dall’Ufficio segue in buona sostanza il contenuto della circ. n. 48/E del 6 agosto 2007 – nonché quello della circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008 – che nel loro “combinato disposto” sono nel senso di affermare che gli “effetti segreganti” del trust “autodichiarato” o meno danno luogo ad un trasferimento dei beni conferiti che deve assoggettarsi a tassazione secondo le regole di cui alla reintrodotta legge sulle successioni e donazioni ex d.lgs. 31 ottobre 1999 n. 346. E ciò, secondo l’Amministrazione, in ragione dell’art. 2, comma 47 ss., d.l. n. 262 cit. che prevede “l’istituzione” dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni anche “sulla costituzione dei vincoli di destinazione” e nei quali si afferma debbono farsi pacificamente rientrare anche i trust “autodichiarati” o no. Tanto è vero che in assenza di conferimento di beni sono le stesse circolari n. 48/E e n. 3/E cit. a dire che il trust debba scontare soltanto l’imposta di registro in misura fissa atteso che in questo caso è mancante qualsiasi trasferimento di ricchezza, con la conseguenza che l’atto di costituzione del trust non accompagnato da alcun conferimento non andrebbe assoggettato all’imposta di successione e donazione proprio perché quest’ultima non è un’imposta d’atto e bensì un’imposta che tassa il trasferimento di ricchezza liberale”.
La Suprema Corte non condivide pertanto – almeno con riferimento alla fattispecie in commento – l’interpretazione letterale dell’art. 2, comma 47 ss., D.L. n. 262/2006 adottata dalle ordinanze nn.3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 rese dalla medesima Corte – Corte sez. VI – in forza delle quali sarebbe stata istituita un’autonoma imposta “sulla costituzione dei vincoli di destinazione” disciplinata sulla scorta di un rinvio alle regole contenute nel d.lgs. n. 346 cit. e avente come presupposto la loro mera costituzione.
L’istituzione di un vincolo di destinazione non esprime, di per sé, alcuna capacità contributiva. Essa, semmai, si manifesterà solo allorquando saranno poste in essere le attività in attuazione del vincolo medesimo. Dette attività saranno, dunque, tassate di volta in volta a seconda della loro natura.
Pertanto, seguendo questo ragionamento ed assumendo che il presupposto del tributo sull’imposta di donazione possa essere integrato solo laddove si determini l’arricchimento con finalità liberale in capo ai beneficiari, la Suprema Corte conclude asserendo che, in assenza di ogni trasferimento di beni o ricchezza, il trust autodichiarato non soddisfa il presupposto impositivo dell’imposta sulle donazioni e, ove concerni il trasferimento di immobili, dovrà scontare le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa e non proporzionale. Le imposte sul trasferimento dovranno dunque applicarsi, in misura proporzionale, solo allorquando l’effettivo trasferimento di beni e sarà realizzato il conseguente arricchimento in capo ai Beneficiari.