Il 28 febbraio è approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 febbraio 2017 n. 19 – in vigore dal 1° marzo 2017 – di conversione, con emendamenti, del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d.“Decreto Milleproroghe”). Il testo di legge contiene in larga parte disposizioni volte a prorogare norme in vigore ed, in misura minore, disposizioni dirette ad istituire, modificare o abrogare precedenti normative.
Proroga delle misure fiscali a vantaggio dei lavoratori rimpatriati (Articolo 3, comma 3-novies)
L’articolo 3, comma 3-novies offre ai lavoratori rimpatriati l’opportunità di esercitare l’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 147/15 entro il termine prorogato del 30 aprile 2017, secondo le modalità che saranno individuate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’opzione in parola permette ai lavoratori rimpatriati di scegliere tra due regimi fiscali di favore tra loro alternativi – già esistenti nell’ordinamento – ed aventi efficacia per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo.
Nel merito, il primo regime fiscale (disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2010 n. 238) prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo, qualora percepiti da persone fisiche, concorrano alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura ridotta pari al 20% per le lavoratrici e nella misura del 30% per i lavoratori, al ricorrere di determinate condizioni.
Il secondo regime (disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) stabilisce invece che i redditi di lavoro dipendente e lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, al ricorrere di determinate condizioni.
Reintrodotto l’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi su acquisti e servizi ricevuti (Articolo 13, commi 4-bis – 4-septies)
L’articolo 13, comma 4-bis proroga alla data del 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, contenuti negli elenchi riepilogativi c.d. “Modelli Intrastat”, come previsti dall’articolo 50, comma 6, del Decreto-Legge n. 331 del 30 agosto 1993.
Allo stesso tempo, la menzionata disposizione di legge modifica la disciplina applicabile ai Modelli Intrastat a decorrere dal 2018, ed in particolare stabilisce che: (i) la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, effettuati da e verso soggetti passivi IVA stabiliti in altri paesi UE, è da considerarsi effettuata anche a finalità statistiche; (ii) i soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lett. b) e c) del decreto IVA (in generale gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, dotati di soggettività passiva ai fini dell’IVA) presentano l’elenco riepilogativo sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro UE; (iii) è prevista l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui verranno fornite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti, allo scopo di facilitare le attività degli stessi, nel rispetto della qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dalla normativa.
Abolito l’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci (Articolo 13, comma 4-sexies)
L’articolo 13, comma 4-sexies abroga i commi 26-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’articolo 2 del Decreto-Legge n. 138 del 13 agosto 2011, di fatto cancellando l’obbligo, per imprenditori e società, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei beni che l’impresa concede in godimento ai propri soci o familiari degli stessi (ovvero i finanziamenti dei soci).
Prima della definitiva abrogazione, la predetta comunicazione imponeva un invasivo obbligo di comunicazione, in capo all’impresa concedente, relativamente ai beni d’impresa concessi in uso ai propri soci e familiari, tutto ciò al fine di rilevare la differenza tra il corrispettivo annuo percepito relativamente al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento del bene stesso.
Bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali e riallineamento dei valori fiscali (Articolo 13-bis)
L’articolo 13-bis, comma 2, lett. a) n. 1), inserito durante l’iter di approvazione del Decreto-Legge, modificando l’articolo 83 del TUIR, ha introdotto, per le imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali OIC (ad eccezione delle micro-imprese), i principi e le regole finora applicabili ai soggetti c.d. IAS/IFRS compliant, con effetto a decorrere dal bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
In particolare, viene sancito ex lege il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, disattivando pertanto le regole di competenza fiscale previste dal TUIR. Consapevole delle rilevanti innovazioni in ambito contabile e fiscale, il legislatore ha voluto concedere al contribuente, qualora destinatario della norma in commento, una proroga di 15 giorni sulla data di presentazione della dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP.
La disposizioni di cui sopra apportano nel quadro della recente riforma contabile alcune modifiche di coordinamento fiscale in svariate disposizioni contenute nel TUIR e rilevanti ai fini dell’IRES. A titolo esemplificativo: (i) il calcolo del ROL (ai sensi dell’articolo 96 del TUIR) ai fini della deducibilità degli interessi passivi non terrà conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda; (ii) il limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi (ai sensi dell’articolo 108 del TUIR) sarà unico e costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza; (iii) il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati verrà adeguato alla nuova contabilizzazione in bilancio secondo il principio del fair value.
Parimenti, la norma ivi citata interviene sulle modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRAP, decorrente, come per le imposte sui redditi, a partire dal bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La norma prevede inoltre particolari disposizioni volte a disciplinare il trattamento fiscale di talune componenti di reddito durante la fase di transizione alle nuove regole contabili. Un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiornerà i regolamenti attuativi finora vigenti alla luce del mutato contesto normativo.
Comunicazione delle fatture e delle liquidazioni periodiche ai fini IVA (Articolo 14-ter)
L’articolo 14-ter prevede che per il primo anno di applicazione del c.d. “nuovo spesometro” la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale, e non più trimestrale. Pertanto, al fine di agevolare il contribuente alle prese con il nuovo adempimento, il termine per la comunicazione analitica dei dati relativi alle fatture del primo semestre slitta dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre, è previsto il termine del mese di febbraio del 2018.
Rimane inalterato invece il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA (come disposto ai sensi dell’articolo 21-bis del Decreto-Legge n. 78 del 31 maggio 2010), rimanendo ferme le scadenze trimestrali previste dalla normativa previgente.
Per completezza, si rammenta che entrambi gli adempimenti sono stati introdotti con il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, il quale ha abrogato contestualmente la comunicazione dell’elenco dei clienti e dei fornitori (“vecchio spesometro”). A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Decreto n. 193/2016 ha altresì cancellato gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing. Infine, viene cancellato l’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici residenti in Paesi c.d. Black List.