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Covid-19 e Brexit. È possibile estendere il periodo transitorio?

Covid-19 e Brexit. È possibile estendere il periodo transitorio?
L’impatto della pandemia da coronavirus ha indubbiamente avuto conseguenze anche sui negoziati tra Regno Unito e Unione Europea, necessari per il raggiungimento dell’accordo volto a regolare le future relazioni commerciali tra le parti. Non soltanto perché l’attenzione e le priorità di tutti i governi si sono spostate sull’emergenza anche economica causata dal Covid-19, ma anche per l’impossibilità pratica di poter effettuare gli incontri già pianificati tra le due delegazioni.

Il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea – lo ricordiamo – è stato formalizzato il 31 gennaio 2020 e da tale data è iniziato il cosiddetto implementation period o periodo di transizione, previsto nel Withdrawal Agreement (“WA”, l’accordo di recesso stipulato con l’Unione Europea). Un lasso temporale durante il quale la normativa europea continua a trovare piena applicazione (salvo qualche eccezione) nel Regno Unito, pur non essendo più questi uno stato membro dell’Unione Europea.

In molti si erano già detti scettici sul raggiungimento di un’intesa in tempi brevi, a prescindere dal coronavirus, e da più parti si ritiene a maggior ragione opportuno posticipare gli effetti della Brexit attraverso una estensione del periodo di transizione. Il governo britannico ha già ripetutamente affermato che non intende richiedere alcuna proroga all’Unione Europea, ma quali sono davvero gli ostacoli legali e procedurali all’estensione del periodo di transizione?

Covid-19 e Brexit. La posizione attuale

La scadenza del periodo di transizione è indicata nelle ore 23:00 (GMT) del 31 dicembre 2020; se entro tale data il Regno Unito e l’Unione Europea non dovessero essere riusciti a trovare un accordo per regolare le loro future relazioni commerciali, si realizzerà lo scenario, diverse volte paventato lo scorso anno, della cd. No-deal Brexit o Hard Brexit: il Regno Unito diventerebbe uno stato “terzo” rispetto alla Unione Europea, cosa che comporterà, inter alia, l’applicazione del regime commerciale internazionale previsto dal WTO, con la conseguente applicazione di dazi doganali alle merci scambiate tra i due blocchi economici.

Cosa prevede il Withdrawal Agreement

Il WA prevede la possibilità di un’estensione una tantum del periodo transitorio oltre la data del 31 dicembre 2020 per un periodo non superiore a due anni e a condizione che tale estensione venga concordata dalle parti prima del 1 luglio 2020. A consentire tale proroga è l’articolo 132 del WA, il quale attribuisce al Comitato Misto (Joint Committe) Unione Europea-Regno Unito la facoltà di “adottare un’unica decisione che proroga il periodo di transizione“.

Il Comitato Misto è dunque un organo istituito dal WA, composto da membri delegati del Regno Unito e della Unione Europea, le cui decisioni sono prese per “mutuo consenso” secondo quanto previsto dall’articolo 166 della WA. Si è riunito per la prima volta – per teleconferenza anziché di persona per via del Covid-19 – il 30 marzo 2020 e presieduto da Michael Gove, ministro del Regno Unito e Maroš Šefčovič, vice presidente della Commissione Europea.

La quarta ed ultima serie di incontri, prima della deadline per l’estensione del periodo transitorio, dovrebbe iniziare a tenersi dal 1 giugno.

Il divieto secondo la legge nazionale di estendere il periodo transitorio e di utilizzare la “written procedure

Malgrado quanto stabilito dal WA, sulla base della normativa domestica britannica – precisamente l’art. 15A dell’EU (WA) 2018 – ai ministri del Regno Unito è preclusa la possibilità di concordare la proroga del periodo di transizione nel Comitato Misto.

Conseguentemente, per decidere la proroga del periodo transitorio andrebbe prima abrogato il sopra menzionato art. 15A, il che in sostanza significa che i membri britannici del Comitato Misto, in base alla normativa nazionale, non hanno l’autorità per determinare la proroga del periodo transitorio: possono discuterla o proporla in Comitato Misto ma la decisione finale spetterà comunque al parlamento britannico, essendo necessaria l’approvazione di una modifica legislativa.

Le principali decisioni politiche vengono per prassi prese dagli organi collegati all’Unione Europea in occasione di riunioni formali, ma a volte per ragioni d’urgenza viene utilizzata una written procedure (scambio di testi). Ad esempio, la decisione del Consiglio Europeo del 28 ottobre 2019 di prorogare l’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea di altri tre mesi (importante decisione di prorogare il Brexit Day) era stata presa con procedura scritta.

Ebbene, un’altra norma domestica impedisce ai ministri del Regno Unito di usare la procedura scritta nell’ambito delle attività del Comitato Misto. Le note esplicative del governo britannico a tale norma affermano che questa disposizione “assicurerà (…) che le decisioni prese dal comitato misto siano prese da un ministro di persona” e che ciò “garantirebbe la piena responsabilità ministeriale, anche nei confronti del Parlamento, per tutte le decisioni prese in sede di commissione mista”.

Considerazioni conclusive

Da quanto sopra esposto emerge piuttosto chiaramente come la relativa flessibilità prevista dal WA circa la possibilità di estendere il periodo transitorio nell’ambito delle attività del Comitato Misto sia stata sostanzialmente annullata dalla normativa interna che ha attribuito al parlamento ogni potere decisionale in merito.

In questo contesto, la volontà politica del partito di maggioranza di governo di definire la “vicenda Brexit” con o senza accordo con l’Unione Europea non oltre il 31.12.2020 rende improbabile un intervento legislativo di estensione del periodo transitorio.

I tempi a disposizione del Regno Unito e dell’UE per raggiungere un accordo ed evitare una Hard Brexit si sono quindi ridotti a poco più di sette mesi dalla data di questo articolo.

Si tenga presente che la data del 31.12.2020 come fine del periodo transitorio deriva dalla legislazione introdotta dal precedente governo quando il Brexit Day avrebbe dovuto attuarsi nel marzo del 2019. Il periodo transitorio come originariamente programmato avrebbe pertanto consentito 21 mesi di tempo per i negoziati, che già in tanti ritenevano insufficienti allo scopo.

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