Il decreto fiscale ripropone la possibilità di definizione in via agevolata delle controversie in ambito tributario (contenzioso) aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato o grado del giudizio, incluso quello in Cassazione, nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate.
Gli atti impositivi interessati (es. avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni) possono essere definiti con il pagamento dell’importo relativo al solo tributo, senza quindi considerare interessi ed eventuali sanzioni richieste nell’atto impugnato.
In caso, peraltro, di soccombenza dell’Agenzia Entrate nell’ultima o unica pronuncia (non cautelare) depositata alla data del 24/10/2018, la definizione si perfeziona con il pagamento in misura parziale e precisamente:
Possono essere definite anche le controversie che riguardano esclusivamente sanzioni non collegate al tributo: in tal caso è previsto il pagamento del 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia Entrate nell’ultima o unica pronuncia (non cautelare) e del 40% negli altri casi.
Non è dovuto alcun importo per la definizione delle controversie relative a sole sanzioni collegate ai tributi, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione.
La definizione agevolata si perfeziona completando i due seguenti adempimenti:
Sono interessate dalla definizione agevolata le controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24/10/2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo tributario non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Sono comunque escluse le controversie riguardanti, anche se parzialmente, le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.