La versione della bozza di D.L. fiscale, sulla quale il Governo sta lavorando in questi giorni, contiene alcune interessanti novità che, se confermate, potrebbero comportare un ampliamento dei soggetti che possono usufruire dell’istituto del “Gruppo Iva”.
In dettaglio, i gruppi Bancari cooperativi di cui all’articolo 37-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, potrebbero optare per la costituzione del Gruppo Iva così come disciplinato dal Titolo V-bis del DPR 633/1972.
In particolare, viene estesa la definizione di “vincolo finanziario” di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72, inserendo la disposizione secondo cui per i partecipanti al Gruppo bancario cooperativo tale vincolo si considera sussistente sulla base di un contratto di coesione di cui all’art. 37-bis del D.Lgs. 385/93.
Conseguentemente, il Rappresentante del Gruppo Iva dovrà essere individuato nella società capogruppo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37-bis del medesimo decreto.
Si segnala, infine, che per i soli gruppi bancari cooperativi, il termine ultimo per presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva è fissato al 31 dicembre 2018 in luogo del 15 novembre 2018.
di Andre Luigi Bonacina