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Decreto Fiscale: pacificazione fiscale con definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e stralcio dei debiti fino a 1000 euro.

Decreto Fiscale: pacificazione fiscale con definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e stralcio dei debiti fino a 1000 euro.

I tratti principali delle misure adottate dal Governo in tema di pacificazione fiscale.

La bozza di D.L. fiscale introduce, tra le novità, quella dello stralcio totale dei debiti per un importo fino a 1.000 euro.

L’articolo 4 del decreto, infatti, ha introdotto una specifica previsione grazie alla quale dovrebbero essere annullati i debiti di importo sino a 1.000 euro. Tale importo sarà calcolato alla data di entrata in vigore del decreto legge e sarà comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Le cartelle per le quali potrà essere effettuato lo stralcio, qualora tale disposizione dovesse essere confermata, sono quelle che sono state affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio del 2000 sino al 31 dicembre del 2010. Lo stralcio sarà effettuato al 31 dicembre 2018.

Sembra, dunque, che i contribuenti, grazie al decreto, potranno godere in tutta semplicità dell’estinzione del debito.

Il decreto citato prevede, altresì, per i contribuenti morosi una nuova opportunità di estinguere in via agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 beneficiando dello sconto di sanzioni ed interessi di mora (c.d. “rottamazione ter”).

A quanto emerge dall’ultima bozza del decreto, la rottamazione ter dovrebbe perfezionarsi con il pagamento: delle somme affidate a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruolo, degli aggi, delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento. Dovrebbero essere invece integralmente stralciate, come nelle precedenti edizioni, sanzioni ed interessi di mora.

Se la bozza di decreto rimarrà immutata, la volontà di procedere alla definizione dovrà essere manifestata entro il 30 aprile 2019 con apposita dichiarazione, la quale, nello stesso termine, potrà anche essere integrata.

Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunicherà, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.

Allo stato di fatto, il pagamento dovrebbe potersi effettuare sia in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, sia ratealmente in un numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo scadenti il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019, al tasso del 2% annuo. Rispetto alle edizioni passate, la nuova rateazione sembra più appetibile avendo previsto un più lungo arco temporale entro cui corrispondere il dovuto ed avendo diminuito il tasso di interesse sulle rate successive alla prima (dal 4,5% al 2%).

In caso di mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produrrà effetti, ed i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivo dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determineranno l’estinzione del debito residuo.

Potranno essere, altresì, oggetto di definizione agevolata le sanzioni amministrative – derivanti da violazioni del codice della strada, nel qual caso è previsto il solo stralcio degli interessi – ed i carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Qualora oggetto delle definizione siano le risorse tradizionali, a differenza della procedura di cui sopra, l’ultimo schema di decreto legge fiscale sembra prevedere il pagamento, oltre delle somme affidate a titolo di capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora previsti dall’art. 114, par. 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 e del Consiglio del 9 ottobre 2013, maturati tra il 1° maggio 2016 e il 31 luglio 2019, e dal 1° agosto 2019 al tasso del 2% annuo.

Le altre principali differenze riguarderanno: (i) la data in cui l’agente della riscossione comunicherà le somme dovute – 31 luglio 2019; (ii) la data del pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute – 30 settembre 2019, mentre la seconda rata scadrà il 30 novembre 2019 e le restanti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.

Degna di nota è poi la rimessione in termini gratuita per i debitori che avevano aderito alla rottamazione bis e che non hanno versato le rate scadute a luglio e settembre 2018. Salvo modifiche, il pagamento delle citate rate entro il 7 dicembre 2018 consentirà ai debitori di beneficiare delle tempistiche di pagamento della rottamazione ter, anche se solo per il 40 per cento del debito rottamato.

Altra misura ascrivibile a quelle in materia di pacificazione fiscale è stata introdotta dall’articolo 8 della bozza di decreto legge summenzionata.

In particolare, tale disposizione ha previsto una procedura di definizione agevolata dei debiti tributari per coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta sui consumi di tabacco e prodotti succedanei.

Grazie a questa previsione, sarà possibile accedere ad una definizione agevolata di detti debiti tributari con il pagamento del 5 per cento degli importi dovuti, senza interessi e sanzioni.

Ciò detto, bisogna precisare, tuttavia, che vi sono delle condizioni necessarie per poter accedere alla misura agevolativa, ossia non deve essere stata emessa una sentenza passata in giudicato e deve trattarsi di debiti maturati al 31 dicembre 2018.

Al fine di potere accedere alla definizione agevolata sarà necessario manifestare tale intenzione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30 aprile 2019, salvo la pubblicazione da parte della stessa Agenzia della relativa modulistica successivamente al 28 febbraio 2019. In tal caso, il termine per potere aderire alla definizione agevolata spirerà entro 60 giorni dalla pubblicazione stessa.

È previsto, altresì, che la presentazione della dichiarazione sospenderà per 90 giorni i termini per l’impugnazione dei provvedimenti impositivi, degli atti della riscossione e delle sentenze pronunciate sugli stessi.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicherà successivamente, nel termine di 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione, le somme dovute le quali dovranno essere versate perentoriamente nei successivi 60 giorni.

La procedura, infine, si perfezionerà con il pagamento integrale delle somme dovute o con il pagamento della prima rata in caso di pagamento rateale.

 

di Chiara Garlati e Elena Battiloro

  • Chiara Garlati
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