In Gazzetta Ufficiale numero 244/2015 è stato riportato l’avviso di pubblicazione del decreto attuativo mediante il quale sono stati definiti i profili dell’interessante agevolazione sui redditi derivanti dallo sfruttamento (e/o dalla cessione) di beni immateriali tutelati, o anche solo tutelabili. Tale regime di favore nasce come contrasto ai tentativi di trasferimento di marchi, brevetti ed altre proprietà immateriali in Paesi che presentano un più basso regime di fiscalità.
Tale misura, è stata denominata Patent Box e si sostanzia in una detassazione sia dalle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) sia ai fini IRAP dei frutti derivanti dallo sfruttamento di:
a) Software protetti da copyright;
b) Brevetti industriali concessi o in corso di concessione;
c) Marchi d’impresa registrati o in corso di registrazione;
d) Disegni e modelli giuridicamente tutelabili ;
e) Know how giuridicamente tutelabile (ad. esempio processi, formule);
Il beneficio fiscale gode di un vastissimo ambito applicativo poiché in primis non vi sono limiti dimensionali dell’impresa per l’adozione del patent box, ed inoltre lo sfruttamento dei beni più su indicati può avvenire sia direttamente, se questo è sfruttato internamente, sia indirettamente, e cioè quando tali asset vengono concessi in uso a terzi contro pagamento di un corrispettivo.
Per quanto riguarda l’entità della detassazione, si sottolinea che sia nel caso il bene di detenzione interna, sia di concessione in utilizzo a terzi, il reddito generato da questi viene escluso dal reddito complessivo imponibile per un ammontare pari al 30% nel 2015, 40% nel 2016 e del 50% per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Anche le plusvalenze che emergono da cessioni di detti beni immateriali godono di una detassazione, la quale può essere integrale qualora almeno il 90% del prezzo di vendita sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.
Si segnala che la condizione necessaria per poter godere di tale detassazione è il sostenimento di attività, e quindi dei correlati costi, finalizzati allo sviluppo, mantenimento ed accrescimento del valore dei beni immateriali. Tali costi rivestono un ruolo fondamentale nel complesso calcolo del reddito agevolabile poiché sono una componente della formula matematica introdotta.
Da ultimo si sottolinea che secondo la nuova Legge di Stabilità, fino al 30 giugno 2016, le imprese potranno godere delle agevolazioni relative ai marchi secondo le regole previste per gli altri beni immateriali, solo se questi sono stati prodotti all’internamente od all’interno del gruppo od ancora se essi sono stati acquisiti da terzi o da terzi del gruppo. Qualora, quindi, l’azienda abbia optato per il Patent Box in relazione ai marchi commerciali fino al 30 giugno 2016, l’agevolazione fiscale avrà validità quinquennale e non sarà più rinnovabile.
Medesime regole varranno per il know how e per quelle informazioni aziendali tecnico industriali e commerciali giuridicamente tutelabili, a differenza che dal primo luglio 2016 tali informazioni potranno restare rimanere nel Patent Box, a patto che chi intende usufruire della detassazione presenti una certificazione specifica rilasciata da un tecnico.
Alla luce di quanto brevemente qui descritto non può passare inosservato come tale regime sia di indiscusso beneficio per tutte quelle imprese i cui ricavi derivano principalmente dallo sfruttamento diretto od indiretto dei frutti della creatività e degli investimenti fatti nella ricerca, un vantaggio ora riconosciuto non solo dal mercato ma anche dal nostro Legislatore.