Donazioni in esenzione: il fisco conferma che non si mangia franchigia
Con Risposta n. 571 del 30 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate conferma la nostra interpretazione corrente. Innanzi ad una successione o donazione agevolata, ex. Art 3 comma 4-ter, TUS, la base imponibile è azzerata e conseguentemente non vi è alcuna erosione della franchigia che è stabilita dal TUS in relazione al rapporto di parentela (o meno) tra il donante e il donatario. Al tema abbiamo dedicato molto spazio anche sulla pubblicazione “Pianificazione Successoria” per i tipi de Il Sole 24 Ore, già illustrato in precedenti News o Alert su questo sito.
E’ sempre positivo leggere la posizione del Fisco, in un interpello operato da terzi e recentemente reso pubblico, quando conferma l’impostazione di Studio!
Ricordiamo che la disciplina del cd “coacervo” prevede una erosione progressiva della franchigia (di 1M per donatario nel caso della fascia colpita dal 4% di aliquota, di 100 mila tra fratelli e di 1,5M nel caso di portatori di grave handicap). Secondo l’art. 57 TUS sono sottratte al coacervo:
- le donazioni di cui all’articolo 1, comma 4, del Tus, e, cioè, le elargizioni fatte per coprire le spese di mantenimento, educazione e malattia, le spese ordinarie per abbigliamento e nozze, le liberalità d’uso (cioè in occasione di servizi resi o in conformità agli usi) e le donazioni di «modico valore»;
- le donazioni «registrate… con pagamento dell’imposta in misura fissa», vale a dire quelle aventi a oggetto “beni culturali” sottoposti a vincolo storico-artistico;
- le donazioni «registrate gratuitamente» in base all’articolo 3 del TUS. Dove rientrano anche le donazioni che beneficiano delle esenzioni in commento.
In tema di agevolazioni con “apposita dichiarazione” in relazione a partecipazioni è utile anche in questa sede richiamare la Risposta 552 dell’Agosto 2021, anche essa commentata in un precedente Focus Alert.