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Dopo di Noi: esenzione dall'imposta sulle successioni per gli atti mortis causa

Dopo di Noi: esenzione dall'imposta sulle successioni per gli atti mortis causa
L’ Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 103 dell’11 marzo 2022, ha riconosciuto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 6 della Legge Dopo di Noi anche con riferimento agli atti con cui i beni e diritti siano trasferiti a favore di fondi speciali, istituiti nell’interesse di un soggetto affetto da  disabilità grave, anche nel caso in cui tale destinazione sia effettuata con un atto mortis causa mediante il quale in sede di successione si disponga a favore del predetto fondo speciale.

 

Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» , dispone che la legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della legge. Il successivo articolo 6, comma 1 prevede che i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove rispettino tutti i requisiti imposti dal medesimo articolo 6, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.

 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale esenzione deve essere riconosciuta anche se i trasferimenti ai predetti istituti avvengano per atto a causa di morte. Tale soluzione tiene conto prioritariamente del dato testuale dell’articolo 6 della legge n. 112 del 2016 che richiama genericamente i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti o destinazioni debbano essere effettuati.

 

Conseguentemente, in assenza di una esplicita esclusione per gli atti mortis causa, si ritiene possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte, e pertanto anche ai conferimenti e destinazioni attuate mediante atti mortis causa, ferme restando tutte le altre prescrizioni indicate dalla norma in esame.

 

Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la ratio della legge in esame «volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità” e che a tal fine “disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave (…) prive di sostegno familiare (…) nonché in vista del venir meno del sostegno familiare (…)».

  • Giovanna Mazza
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