Le finalità del DDL c.d. “Dopo di Noi” restano le medesime.
Risulta ampliata la platea dei destinatari, identificata nelle persone con disabilità grave – non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità – prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. Un’assistenza, quindi, che inizia gradatamente, anche quando i familiari siano ancora in vita, sempre però “nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi”
Ampliati, altresì, gli strumenti di riferimento. Non solo trust e polizze di assicurazione. La Legge introduce il ricorso ai “vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (…) che operano prevalentemente nel settore della beneficenza”.
Un primo riconoscimento in Italia, quindi, dell’Istituto del Trust al quale, ad oggi, l’ordinamento riconosceva solo un’autonoma soggettività tributaria, a seguito della sua introduzione tra i soggetti passivi IRES (art. 73 Tuir). Sempre per la prima volta nel nostro ordinamento, è introdotto il contratto di affidamento fiduciario, di recente teorizzazione dottrinale.
Non subisce modifiche l’articolo 3 che disciplina l’istituzione di un Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione resta determinata in 90 milioni di euro per l’anno 2016, 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. Le finalità del fondo sono individuate all’art. 4, invariate rispetto alla versione precedentemente approvata. Quanto stanziato nel Fondo potrà essere utilizzato, tra l’altro, per realizzare interventi per programmi e interventi innovativi di residenzialità, o per attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità grave. Immutata, tra le finalità, anche la possibilità di realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, che ha creato non poche polemiche sul piano politico.
Il successivo art. 5, che individua la disciplina in tema di detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, non ha subito modifiche sostanziali. Pertanto, resta l’introduzione ivi prevista all’articolo 15, comma 1, lettera f), del T.U.I.R., del seguente periodo: «A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge.». Nella dichiarazione dei redditi sarà pertanto possibile detrarre le spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela dei disabili, con l’incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte.
L’articolo 6, rubricato “Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione”, introduce e affronta il tema delle agevolazioni tributarie per il ricorso a detti istituti giuridici, ampliando il novero degli strumenti giuridici cui è possibile ricorrere per beneficiare delle misure introdotte dalle Legge.
Nel dettaglio, è previsto che i beni e i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, purché sia perseguita come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.
La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.
Inoltre, le esenzioni e le agevolazioni di cui all’articolo in commento sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche ulteriori condizioni, immutate rispetto alla versione precedente.
Nel dettaglio, è necessario che l’istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile:
a) siano fatti per atto pubblico;
b) identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
c) individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti e indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
d) individuino quali esclusivi beneficiari le persone con disabilità grave;
e) i beni, di qualsiasi natura conferiti siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
f) individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust, o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
g) stabiliscano il termine finale della durata dello strumento nella data della morte della persona con disabilità grave;
h) stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.
In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito gli strumenti indicati, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Al di fuori di tale ipotesi, il successivo comma dispone che in caso di morte del beneficiario dello strumento istituito, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
Inoltre, in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, le stesse si applicano in misura fissa per i trasferimenti di beni e di diritti in favore degli istituti costituiti nell’interesse delle persone con disabilità grave. Infine, è stabilita l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust.
In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi, i comuni possono stabilire poi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi.
Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
Dopo il passaggio al Senato, il DDL “Dopo di noi” sarà sottoposto il 7 giugno prossimo all’attenzione della Camera per l’approvazione definitiva.