Tra queste, si evidenzia all’art. 6 la sospensione temporanea, ovvero fino al 31 dicembre 2020, delle norme codicistiche che dispongono la riduzione del capitale sociale per perdite per le società di capitali (per le SpA: articoli 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c.; per le Srl: articoli 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.).
L’intento è quello di evitare che l’organo amministrativo sia costretto alla tempestiva convocazione dell’assemblea dei soci per procedere alla ricapitalizzazione della società o in alternativa per la delibera di scioglimento della stessa, laddove si riscontri una perdita di capitale per oltre un terzo ovvero che porti il capitale al di sotto del limite legale (articoli 2484 n.4, e 2545-duodecies c.c.), perdita tale quindi da mettere in discussione i requisiti legati al going concern principle.
In successione logica e di tenore analogo è la disposizione prevista dall’art. 7 che, in merito ai bilanci d’esercizio che chiuderanno al 31 dicembre 2020, ammette la valutazione delle voci di bilancio secondo criteri di normale funzionamento, in deroga alle ordinarie regole di valutazione sulla sussistenza del presupposto di continuità aziendale, purché la prospettiva di continuità aziendale si sia regolarmente verificata nel precedente bilancio, ovvero generalmente quello chiuso al 31 dicembre 2019.
A tale riguardo sarebbe opportuno un intervento interpretativo per chiarire l’ambito temporale di applicazione della norma, per escludere l’estensione della sospensione in parola anche ai bilanci riferiti all’esercizio chiuso al 31/12/2019, il che parrebbe non conforme alla ratio che sottende il provvedimento.
Infine, al fine di favorire un adeguato finanziamento alle imprese, senza per questo penalizzare situazioni di sottocapitalizzazione conseguenti all’emergenza sanitaria, l’art. 8 del Decreto disattiva i meccanismi di postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci e dal soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento (art. 2467 e 2497 c.c.). Potranno beneficiare di questa disapplicazione soltanto i finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.