Sulla crisi d’impresa sono state adottate misure che impattano sia sul codice civile sia sulla disciplina fallimentare.
In quest’ultimo ambito è stato innanzitutto disposto il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa, così da evitare incertezze normative negli operatori nei prossimi mesi. Sono inoltre considerate improcedibili le istanze di fallimento fino al 30 giugno prossimo: le imprese saranno quindi sottratte all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza (con l’eccezione di quelle promosse dal pubblico ministero).
Si interviene, inoltre, su concordati e accordi di ristrutturazione per favorire gli adempimenti. Nella fase ante omologa, Il debitore potrà ottenere, ragionevolmente in aggiunta alla sospensione dei termini di cui sopra, un ulteriore termine sino a 90 giorni al fine di presentare un nuovo piano (in modo da tenere conto dei fattori economici sopravvenuti durante l’emergenza epidemica) ovvero potrà ottenere un maggiore termine al fine di modificare gli adempimenti proposti ai creditori, purché per l’appunto non sia già intervenuta l’omologazione dello strumento di composizione della crisi ovvero purché i creditori non abbiano già espresso voto negativo all’omologazione: in tali casi si potrà ottenere una proroga del termine per un massimo di sei mesi ma il debitore dovrà presentare domanda a mezzo di memoria motivata dando evidenza delle ragioni del rinvio. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono, per converso, prorogati di sei mesi.