Con tale norma agevolativa, una ditta individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possedeva immobili strumentali (sia per natura che per destinazione) di cui all’art. 43 comma 2 D.p.r. 917/86, può decidere di optare per l’uscita dello stesso fabbricato dal patrimonio dell’impresa destinandola direttamente alla sua sfera personale.
L’estromissione andrà perfezionata entro il 31/05/2016 mediante comportamento concludente consistente:
– nell’indicazione dell’operazione nel libro giornale o in quello dei cespiti ammortizzabili
– nel versamento dell’imposta sostitutiva in due rate, la prima, pari al 60%, entro il 30/11/2016, e la seconda, pari al restante 40%, entro il 16/07/2017.
L’estromissione avrà efficacia a decorrere dal periodo d’imposta 2016.
L’imposta dell’8% va calcolata sulla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile all’atto dell’estromissione. Quanto al valore normale, la norma prevede la possibilità di determinarlo sulla base del “valore catastale” degli immobili (ovvero quello ottenibile applicando i moltiplicatori catastali di cui all’art. 52 del DPR 131/1986) valori, questi, che, nella pratica, risultano quasi sempre ben inferiori al valore normale.
Quanto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nulla è dovuto dato che non c’è un vero e proprio atto traslativo, bensì un semplice passaggio dell’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata.
Particolare attenzione dovrà poi essere fatta al fine di verificare l’eventuale ripercussione ai fini iva.
Infatti, nell’ipotesi di estromissione di un immobile per il quale si è detratto l’iva in occasione dell’acquisto/costruzione, l’operazione, pur rientrando nel campo di applicazione dell’iva, potrà essere assoggettata al regime di esenzione, con indubbi vantaggi: va tuttavia verificato che tale operazione esente non renda necessaria una rettifica della detrazione iva a seguito del cambio di destinazione in quanto il bene non è più impiegato per operazioni imponibili (art. 19-bis del DPR 633/72).
Da ultimo si ricorda che l’estromissione non fa venir meno il periodo di possesso maturato nel corso dell’attività di impresa: ciò vuol dire che l’eventuale successiva vendita dell’immobile da parte della persona fisica non produrrà plusvalenza imponibile nel caso in cui l’acquisto/costruzione del bene (avvenuto in capo all’impresa individuale) sia anteriore di almeno cinque anni