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EXIT TAX: modifiche apportate all’articolo 166 TUIR dal decreto di recepimento della Direttiva ATAD

EXIT TAX: modifiche apportate all’articolo 166 TUIR dal decreto di recepimento della Direttiva ATAD

Lo schema di Decreto Legislativo di attuazione della direttiva ATAD (il “Decreto”), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 novembre, apporta rilevanti modifiche alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che disciplinano la c.d. “exit tax”.

In particolare, il testo dell’articolo 166 del TUIR prevede che, qualora un’impresa commerciale decida di trasferirsi all’estero, sarà soggetta ad imposizione “in uscita” sulle plusvalenze non ancora realizzate relative ai componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato dell’impresa medesima.

La principale modifica apportata dal Decreto al suddetto articolo consiste nel criterio da utilizzare per calcolare l’eventuale plusvalenza in sede di trasferimento all’estero (sempre che il cespite non rimanga in Italia in capo alla stabile organizzazione) ovvero il criterio del valore di mercato. In altri termini, la plusvalenza sarà calcolata sulla base della differenza tra il costo fiscale ed il valore di mercato del cespite.

Nella sua attuale formulazione la disposizione in esame prevede, invece, che ai fini della determinazione della plusvalenza, il criterio di riferimento sia quello del valore normale, come stabilito nell’articolo 9 del TUIR secondo il quale “per valore normale (…) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o condizioni similari, in condizioni di libera concorrenza (…). Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e in mancanza alle mercuriali e a i listini delle camere di commercio”.

La principale novità, pertanto, è da individuarsi nella sostituzione del criterio del valore normale con quello (nuovo) di mercato.

Sul punto l’articolo 166 (come modificato dal Decreto) dispone che “il valore di mercato è determinato con riferimento alle condizioni e a i prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili (…). Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110”. Quest’ultima disposizione fa riferimento al D.M. del 14 maggio 2018 “recante linee guida in materia di prezzi di trasferimento” il quale indica una serie di metodi, per determinare il valore di mercato, tra i quali è possibile scegliere il più appropriato al caso di specie.

In sostanza, la differenza tra valore di mercato e valore normale consiste nel fatto che il valore di mercato è dato da un insieme di valori, che vanno da un minimo a un massimo, tutti validamente applicabili in relazione al caso di specie, determinati in base alla domanda ed offerta in un mercato di libera concorrenza.

Il valore normale, invece, è un valore determinato dalla media dei prezzi che sono praticati in un mercato in condizioni di libera concorrenza.

In aderenza a quanto previsto dalla direttiva ATAD è stato, inoltre, eliminato il regime di sospensione di imposta previsto dall’articolo 166 nei casi di trasferimento di residenza della società all’interno dell’UE o in paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, secondo il quale era possibile dilazionare il momento di tassazione delle plusvalenze all’effettivo realizzo delle medesime. Con le modifiche apportate, quindi, il trasferimento della sede comporterà, in quel momento, la tassazione delle plusvalenze dei cespiti che non rispettino la condizione della confluenza in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Merita, infine, sottolineare che le modifiche sin qui sinteticamente riportate non incidono sul regime fiscale delle operazioni straordinarie di cui agli articoli 179 e ss. del TUIR (le operazioni di riorganizzazione intracomunitarie). In questi articoli infatti è già disposta la neutralità fiscale per operazioni di conferimento di azienda, fusione e scissione alla condizione che i componenti dell’azienda o della società che per effetto della fusione o scissione trasmigra all’estero rimangano nel territorio dello Stato sotto forma di stabile organizzazione.

La novità apportata dal novellato articolo 166, in conformità con quanto stabilito per il trasferimento di sede all’estero, riguarda il caso in cui, a seguito di tali operazioni, i componenti dell’azienda o del complesso aziendale non confluiscano all’interno di una stabile organizzazione in Italia. In tale circostanza il suddetto regime di neutralità fiscale non potrà essere accordato e le plusvalenze insistenti sui cespiti trasferiti dovranno anch’esse essere assoggettate a tassazione sulla base del sopra evidenziato criterio del valore di mercato (e non sulla base del valore normale, come attualmente specificato nel comma 6 dell’articolo 179, che viene abrogato proprio dal Decreto).

 

di Elena Battiloro

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