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Il Common Reporting Standard dell’OCSE | Cosa è e quando entra in vigore

Il Common Reporting Standard dell’OCSE | Cosa è e quando entra in vigore
Il Common Reporting Standard (acronimo “CRS”) è un’iniziativa dell’OCSE mirata a combattere il fenomeno dell’occultamento e riciclaggio dei capitali a livello internazionale.

Gli Stati che hanno aderito al CRS si obbligano a scambiarsi in automatico le informazioni sui conti e le attività finanziarie detenute da soggetti non residenti (e residenti negli altri Stati aderenti) sulla base di procedure standardizzate.

51 Stati hanno sottoscritto l’accordo nel 2014 per l’avvio dello scambio automatico delle informazioni a partire dal 1 gennaio 2017 ed altri si sono aggiunti in data successiva impegnandosi allo scambio dal 2018. La lista degli Stati aderenti è comunque in continua evoluzione.

Con riferimento ad ogni reportable account i Paesi aderenti si sono impegnati a scambiare, in via automatica e su base annuale, le informazioni concernenti i dati identificativi del titolare del conto, le sue attività finanziarie, il numero identificativo della relazione bancaria ed i dati identificativi dell’istituto finanziario. In particolare, oggetto dello scambio saranno le informazioni relative ai saldi dei conti, gli interessi, i dividendi ed i ricavi derivanti dalla vendita di beni. Oltre alle banche anche altri soggetti che operano nel mondo finanziario saranno tenuti a raccogliere e riportare le informazioni suddette.

Che cosa sono i CRS?

I CRS sono procedure standardizzate per lo scambio automatico di informazioni finanziarie relative a soggetti non residenti che verranno messe in atto a fare data dal 1 gennaio 2017.

A chi si applicano i CRS?

I CRS si applicano nei confronti di qualsiasi soggetto fiscalmente residente in uno degli Stati aderenti, persone fisiche, persone giuridiche, Trust, Fondazioni etc.

Quali Stati hanno aderito ai CRS?

A partire dal 2017: Anguilla, Argentina, Barbados, Belgio, Bermuda, British Virgin Island, Bulgaria, Cayman, Colombia,  Croazia, Curacao, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Dominica, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Corea del Sud, Lettonia,  Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Montserrat, Paesi Bassi, Niue, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Regno Unito.

A partire dal 2018: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Belize, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Cina, Cook Islands, Costa Rica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israele, Giappone, Kuwait, Marshall Islands, Macao (Cina), Malesia, Mauritius, Monaco, Nauru, Nuova Zelanda, Qatar, Russia, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Arabia Saudita, Singapore, Saint Marten, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Uruguay.

Quando avrà luogo la segnalazione?

La segnalazione avrà luogo nel mese di giugno di ogni anno a partire dal 2017 (per gli Stati sopra elencati) relativamente ai dati raccolti nell’anno precedente.

Che cosa sarà segnalato?

Le informazioni finanziarie oggetto di comunicazione potranno coinvolgere interessi, dividendi, redditi derivanti da contratti assicurativi e dalla vendita di determinare attività finanziarie. Rileveranno inoltre gli altri proventi derivanti dalle attività detenute nel conto corrente, oltre che i pagamenti effettuati dallo stesso.

Chi sono i soggetti obbligati alla comunicazione delle informazioni finanziarie?

In linea generale, i soggetti obbligati includono tutti i fornitori di servizi di natura finanziaria o che operano in tale settore, quali istituti bancari, intermediari finanziari, società di investment management, brokers, compagnie di assicurazione e organismi di investimento collettivo, società fiduciarie.

Potrei incorrere in responsabilità?

No se ha soddisfatto gli obblighi di piena e completa dichiarazione dei redditi e monitoraggio fiscale nei Paesi nei quali è fiscalmente residente. In caso contrario e per effetto dello scambio delle informazioni finanziarie, potrebbe subire accertamenti e dover affrontare contenziosi con il fisco, con il rischio di incorrere in sanzioni di natura amministrativa e penale (al ricorrere di specifiche condizioni).

Che cosa posso fare adesso?

Si assicuri che abbia soddisfatto i suoi obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale, in modo esaustivo e veritiero, nel Paese in cui è residente.

E se sono in difetto nei miei obblighi dichiarativi?

Dovrebbe chiedere consiglio ai suoi consulenti al fine di verificare e rettificare la sua posizione fiscale anticipando lo scambio di informazioni che la riguardano.

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