Il nostro Studio è in prima linea sull’argomento e non mancherà di contribuire al pubblico dibattito.
La bozza di circolare fa il punto sugli elementi di fiscalità diretta del trust, confermando le interpretazioni correnti sia in tema di residenza che di trust trasparente o opaco.
In particolare interviene in merito al tema dei beneficiari residenti in Italia che ricevono attribuzioni da trust esteri. Nel merito di quest’ultimo tema, il legislatore è intervenuto nel 2019 con decreto legge n. 124 (“decreto”). Il decreto, cui è già stato dato ampio rilievo in precedenti pubblicazioni dello Studio, ha modificato la disciplina prevista con riguardo all’imposizione delle “attribuzioni” a soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni classificate “low-tax” o paradisiache, secondo le definizioni del decreto medesimo.
L’Amministrazione conferma:
– l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, ai sensi dell’articolo 13 del decreto.
– una presunzione “relativa”, stabilendo che qualora in relazione alle attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito» .
In tema la Bozza di Circolare assume una posizione specifica anche relativamente ai paesi EU/SEE evidenziando come non sia condizione per uscire dalla condizione di “low-tax” del reddito, chiedendo di guardare alla fiscalità specifica del trust. Quando questa sia inferiore al 50% di quanto sarebbe stato in Italia (ad es. il 24% Ires o la sostitutiva del 26%) allora il reddito (del trust) è da classificare “paradisiaco” con le dovute conseguenze.
Con riferimento, invece, all’imposizione indiretta , si registra totale cambiamento di rotta dell’Amministrazione, a seguito della pressione della Corte di Cassazione – che, dopo una lunga evoluzione, può dirsi allo stato attuale consolidato – secondo cui il “conferimento” di beni e diritti in trust, ai fini dell’applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un arricchimento dei beneficiari. Invero, a parere dei giudici di legittimità, ai fini dell’applicazione delle predette imposte occorre avere riguardo non ad una indeterminata “utilità economica” della quale il costituente dispone, ma all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.
Nella bozza viene conseguentemente illustrata la tassazione applicabile con riferimento alle diverse tipologie di atti concernenti la “vita” del trust, concedendo lo spazio all’imposta di registro per le fasi di disposizione (dal settlor al trustee) e della attività ordinaria, riservando invece competenza al TUS al momento della attribuzione (finale) ai beneficiari.
In merito alla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, la bozza di circolare fornisce chiarimenti alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio), superando in parte, i chiarimenti forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E. Vengono, infine, forniti chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dovuta da trust residenti in Italia.
Il nostro Studio parteciperà al dibattito in corso e continuerà a monitorare le evoluzioni, attraverso i vari professionisti coinvolti nel dipartimento “Wealth” nei nostri uffici di Milano, Verona, London, Singapore e Lugano.