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Importanti novità in materia di Prezzi di Trasferimento

Importanti novità in materia di Prezzi di Trasferimento
Con un recente provvedimento (n. 360494 del 23 novembre 2020) l’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune modifiche al regime degli oneri documentali che interesseranno la documentazione sui prezzi di trasferimento a partire dal periodo d’imposta 2020 incluso.

Il nuovo provvedimento ha accolto le indicazioni del D.M. 14 maggio 2018 (“Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”) ed ha di fatto sostituito il prot. 2010/137654 del 29 settembre 2010, in funzione dell’accesso al regime di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, D.Lgs. n. 471/1997, ossia il regime premiale che prevede la non applicazione della sanzione per infedele dichiarazione qualora il contribuente si doti di un regime di oneri documentali ritenuto adeguato in sede di verifica.

 

Di seguito una breve rassegna delle principali novità introdotte.

 

In primis è stato confermato che la documentazione si compone di un Master File e di una Documentazione Nazionale. Il Master File è un documento di carattere più generale in cui è necessario delineare la struttura del gruppo a livello globale, il business in cui il Gruppo opera, nonché la natura delle operazioni commerciali che lo stesso effettua. Dovranno essere poi specificate le politiche generali dei prezzi adottati nonché l’allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche.

 

 

Master File

Il Master File dovrà contenere al capitolo 2 una disamina sulle attività svolte e sui principali fattori di generazione dei profitti del gruppo, descrivendo, in particolare, le attività economicamente rilevanti che consentono al gruppo di generare valore.

Il capitolo 3 è relativo ai beni immateriali e dovrà essere illustrata la strategia del gruppo relativamente alla funzione riceva e sviluppo, i beni immateriali sviluppati, nonché l’esistenza di eventuali accordi relativi agli stessi.

Il capitolo 4 si dovrà concentrare sulle attività finanziarie infragruppo, descrivendo le modalità di finanziamento delle varie società aderenti al gruppo, eventuali funzioni di finanziamento accentrate, nonché le politiche di prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie.

 

 

Documentazione nazionale

La documentazione nazionale, al contrario, fa riferimento a specifiche operazioni infragruppo poste in essere dalla consociata italiana nei confronti di imprese associate estere, focalizzandosi sull’analisi delle transazioni nell’ottica dei prezzi di trasferimento. Viene confermata la gran parte della struttura di quanto era già previsto, ma si assiste a un rafforzamento delle richieste in ambito finanziario, cui viene dedicato un intero nuovo capitolo.

La struttura della documentazione nazionale è sostanzialmente in linea con quanto previsto in precedenza, dovrà tuttavia essere corredata da:

  • i conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione;
  • i prospetti di informazione e di riconciliazione dei dati finanziari con il bilancio;
  • i prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili;
  • copia degli accordi infragruppo conclusi dall’entità locale, degli APA e dei ruling preventivi transfrontalieri stipulati.

 

E’ stata confermata la previsione di semplificazione per le piccole medie imprese (ricavi inferiori a 50 mln di Euro) che consente la possibilità di non aggiornare, per il secondo e terzo anno di un triennio, i capitoli relativi alle operazioni infragruppo, qualora l’analisi di comparabilità si basi su informazioni pubblicamente disponibili, purché non vi siano mutamenti sostanziali.

E’ stata per la prima volta introdotta una specifica documentazione relativa ai servizi a basso valore aggiunto, che prevede l’inclusione di informazioni quali la descrizione dei servizi infragruppo, i contratti di fornitura dei servizi, nonché la valorizzazione delle operazioni e i relativi calcoli.

Infine, si segnala che il Provvedimento prevede che sia il Masterfile, sia la Documentazione Nazionale, debbano essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato tramite firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò è fondamentale perché, qualora non si segua tale prescrizione, decadrebbe la penalty protection.

 

  • Nicolò Bergamin
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