Secondo Palazzo della Consulta infatti, la modifica dell’articolo 20 del TUR, sebbene avvenuta solo con la Legge 205/2017 e successivamente oggetto di interpretazione autentica con l’art. 1 comma 1084 della Legge 145/2018, è valsa a ricondurre tale norma nel suo alveo originario e cioè a chiarire in via definitiva che l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione deve essere circoscritta ai loro soli effetti giuridici, dovendosi quindi prescindere da qualsivoglia valutazioni estranee all’atto medesimo, comprese quelle di tipo economico.
Tutto ciò premesso, la Consulta ammette di fatto la retroattività del “nuovo” articolo 20 del TUS, disconoscendo qualsivoglia profilo di incostituzionalità.