– per la Regione Lombardia: Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve, Ponte di Legno, Bulciago, Molteno, Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano, Andalo Valtellino, Bema; Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate;
– per la Regione Piemonte: Stresa, Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa;
– per il Trentino Alto-Adige: Martello, Peio, Rabbi;
– per la Regione Valle d’Aosta: Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.
– per le Province di Brescia e di Sondrio i Comuni inclusi nell’elenco di cui all’allegato 2 del DL 113/2024 citato;
Nello specifico, i soggetti destinatari della norma in esame potranno optare per l’applicazione sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali locali), in misura del 25% (ben più elevata rispetto al 4% originariamente ipotizzato nel Ddl approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno scorso) delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi e convertite in EUR sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta d’interesse, al ricorrere delle seguenti condizioni:
– il lavoratore deve essere qualificato come “frontaliere” ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, dunque essere fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente, svolgere un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e ritornare, tendenzialmente, ogni giorno al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;
– alla data del 17 luglio 2023 (data di entrata in vigore dell’Accordo) il lavoratore frontaliero svolgeva, oppure tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 (“periodo transitorio”) aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
– che i redditi in oggetto siano assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati dall’art. 3 dell’Accordo.
L’opzione in esame si eserciterà in dichiarazione dei redditi e il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con le imposte pagate in Svizzera sui medesimi redditi non ammesse in detrazione.
Inoltre, la scelta dell’imposta sostitutiva determinerà l’obbligo per i lavoratori frontalieri di versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale (art. 1 commi da 237 a 239 della L. 213/2023).
Da ultimo, giova evidenziare come né il DL 113/2024 che la relazione illustrativa prevedano l’obbligo della residenza del lavoratore frontaliero, nel corso del c.d. “periodo transitorio”, in uno dei 72 Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al DL, bastando semplicemente che l’iscrizione all’anagrafe sia avvenuta nel 2024, con il conseguente risultato paradossale che chi non abbia potuto essere qualificato, in passato, come “vecchio frontaliere”, perché residente fuori dalla fascia dei 20km dal confine, possa oggi giovarsi della tassazione agevolata in esame.