L’agevolazione fiscale “ACE” (“Aiuto alla crescita economica”), introdotta dal D.L. n. 201/2011 (Decreto c.d. “Salva Italia”) con l’intento di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, riconosce in particolare ai soggetti IRES (es. società di capitali) una deduzione dal reddito complessivo pari al “rendimento nozionale” dell’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010 (2010 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Tale beneficio fiscale è destinato a subire una decisa “stretta” in base al disegno di Legge di Bilancio 2017. Sono infatti previste misure che ridurrebbero sensibilmente la portata agevolativa dell’ACE rispetto alla disciplina ad oggi applicabile, con un impatto che si annuncia particolarmente sfavorevole per i soggetti IRPEF interessati (imprese individuali e soci di società di persone in contabilità ordinaria).
Di seguito si propone una sintesi delle principali novità che potrebbero entrare in vigore qualora il disegno di Legge venisse licenziato in via definitiva.
Riduzione dell’aliquota per la determinazione del “rendimento nozionale”
Un primo rilevante intervento contenuto nel disegno di legge interessa direttamente la misura dell’agevolazione, essendo prevista per l’anno 2017 la riduzione al 2,3% dell’aliquota applicabile per determinare il rendimento nozionale dell’incremento del capitale proprio e quindi la deduzione riconosciuta dal reddito complessivo. Tale percentuale sarebbe comunque destinata a salire al 2,7% già a decorrere dall’anno successivo (2018), livello che rimarrebbe comunque lontano dal coefficiente di remunerazione applicabile per il 2016 (4,75%) e per gli anni precedenti.
L’impatto di tale intervento sarebbe poi più consistente se combinato con l’effetto della riduzione dell’aliquota IRES – misura già prevista dalla Legge di Stabilità 2016 ed in ogni caso assai favorevole per l’attenuazione del carico fiscale delle imprese – che dal 1° gennaio 2017 passerà dal 27,5% al 24%.
Come mostra la tabella precedente, rispetto ad un risparmio per un soggetto IRES per l’anno 2016 pari all’1,31% della base ACE (incremento del capitale proprio rispetto al 2010), nel 2017 tale livello scenderebbe allo 0,55%: la riduzione dell’aliquota ACE, combinata con quella dell’IRES, produrrebbe quindi in linea generale – assumendo l’ipotesi di integrale capienza del reddito complessivo – una contrazione del beneficio di quasi il 60% (mentre dal 2018 sarebbe praticamente dimezzato). (1) Disegno di Legge di Bilancio 2017
Ad esempio, in presenza per il periodo d’imposta 2016 di un incremento del capitale proprio rilevante ai fini dell’agevolazione per 1 milione di Euro, per ipotesi invariato nell’anno successivo:
Nell’ambito dell’intervento in oggetto, viene inoltre previsto che, ai soli fini del calcolo dell’acconto IRES su base storica per l’anno 2017, l’imposta del periodo precedente (2016) sia da (ri)determinare considerando la predetta riduzione dell’aliquota ACE al 2,3%.
La limitazione della base ACE in caso di investimenti in titoli e valori mobiliari
Per i soggetti diversi da banche ed imprese di assicurazione viene previsto che la variazione in aumento del capitale proprio ai fini ACE non abbia effetto «fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010». Tale novità avrebbe effetto retroattivo, applicandosi già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi già dal 2016 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
La “stretta” in caso di imprese individuali e società di persone
A decorrere dal 2016 sarebbe prevista anche la modifica della regola generale per la determinazione dell’agevolazione in caso di imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria.
Se fino al 2015 per tali soggetti doveva essere impiegato quale base di calcolo del beneficio ACE l’intero patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio di riferimento, già con effetto dal periodo d’imposta 2016 assumerebbe rilevanza il solo incremento del capitale proprio, in modo quindi analogo a quanto previsto per i soggetti IRES. A tale riguardo, per il calcolo della base ACE sarebbe comunque da considerare anche la differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010, importo che andrebbe quindi ad aggiungersi all’incremento eventualmente realizzato dal 2016.
Tale modifica, se confermata, risulterebbe particolarmente penalizzante nei casi in cui la consistenza del capitale proprio si fosse formata prevalentemente prima del 2011. Ad esempio, per una società di persone con un patrimonio netto al 31/12/2016 pari ad 1 milione di Euro, di cui 900.000 Euro già formatosi al 31/12/2010, la base ACE per il periodo d’imposta 2016 sarebbe pari a soli 100.000 Euro, mentre nell’esercizio precedente sarebbe stata corrispondente all’intero patrimonio netto risultante al 31/12/2015.
Estensione delle limitazioni applicabili al riporto delle perdite fiscali
Tra le molteplici misure contenute nel ddl Bilancio 2017 in materia di ACE, alcune riguardano l’estensione dal 2017 anche a tale agevolazione – nonché alle eccedenze di interessi passivi indeducibili – di alcune limitazioni già previste, in ottica antielusiva, per il riporto ed utilizzo delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc).