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IVA su immobili abitativi: possibili detrazioni Irpef fino al 31/12/2016

IVA su immobili abitativi: possibili detrazioni Irpef fino al 31/12/2016

La Legge di Stabilità (articolo 1, comma 56, Legge n. 208/2015) ha introdotto una detrazione dall’IRPEF che permette il recupero – in quote costanti in un arco temporale di 10 anni – del 50% dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili abitativi.

Tale agevolazione è usufruibile dalle persone fisiche che acquistano un immobile abitativo e rispettano le seguenti condizioni:

– l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2016;

– l’immobile deve essere di classe energetica A o B;

– l’acquisto deve avere ad oggetto un immobile di tipo abitativo ceduto da imprese costruttrici.

La Circolare n. 20/E del 2016 emanata dall’Agenzia delle Entrate ha fatto luce su alcuni aspetti pratici della detrazione in esame.

In particolare, si chiarisce che è possibile detrarre ai fini IRPEF il 50% dell’IVA pagata tra gennaio 2016 e dicembre 2016, applicando un principio di cassa per il calcolo della detrazione spettante; infatti, ad esempio, saranno esclusi eventuali acconti versati nell’anno di imposta 2015.

Con la Circolare viene anche precisato che per “impresa costruttrice” si intende ogni impresa, anche ristrutturatrice, che applica l’IVA all’atto del trasferimento (il riferimento è anche alle imprese appaltatrici che hanno eseguito interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001). Chiaramente, rimangono escluse tutte le cessioni di immobili effettuate tra privati essendo fuori campo IVA.

Va sottolineato che la detrazione, per il criterio di estensione, permette di includere nell’agevolazione anche le pertinenze di competenza dell’immobile acquistato e con esso trasferite. Non sarà dunque permesso il recupero dell’IVA per una pertinenza acquistata separatamente dall’immobile principale. Non sono previste, infine, “esclusioni per gli immobili c.d. di lusso”.

Un ultimo ed importante aspetto è quello della cumulabilità con altre detrazioni fiscali. Anche la fattispecie in esame, non fa eccezione all’applicazione del principio generale per il quale non possono essere applicate due agevolazioni sulla medesima spesa. Ad esempio, qualora l’immobile venga acquistato con i requisiti “prima casa” e si volesse applicare, oltre all’agevolazione in esame, anche la detrazione prevista ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR (relativa ad interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia), quest’ultima dovrà essere calcolata sull’importo totale corrisposto, diminuito dell’IVA detratta in virtù dell’art. 1, comma 56, della Legge n. 208/2015.

Concludendo, dunque, l’agevolazione qui esaminata mira a riequilibrare “[..]i costi degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad IVA […]” rispetto alle operazioni soggette ad imposta di registro, squilibrio causato sia dall’applicazione di diverse aliquote, sia dall’utilizzo di basi imponibili differenti.

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