La ratio della norma ne suggerisce l’attuazione anche ai bilanci consolidati e ai bilanci infra-annuali che si chiuderanno nel 2020, pur non facendone menzione.
Inoltre, l’articolo prevede la possibilità di applicazione anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 che non sono ancora stati approvati e quelli con data di chiusura tra il 1° gennaio 2020 e il 23 febbraio 2020.
In nota integrativa e nella relazione sulla gestione dovrà essere riportata l’intensità del possibile impatto dell’emergenza Covid-19 e l’utilizzo della deroga disposta dall’articolo 7 in caso di incertezze o assenza del presupposto di continuità aziendale.
Su questo tema, i criteri a cui fare riferimento per stabilire l’accertamento della continuità rivestono una problematica da trattare con cautela. In attesa di esplicazioni normative, è consigliabile che la nota integrativa riporti un’illustrazione degli indicatori di continuità aziendale con una visione prospettiva futura.
Le svalutazioni delle immobilizzazioni rivestono un tema di rilievo in quanto risulta complesso nella situazione attuale e futura la determinazione del valore recuperabile, il cui calcolo dovrà necessariamente essere approfondito.
L’effetto dell’impairment e della rideterminazione del valore ha effetto esclusivamente sul bilancio chiuso al 31.12.2020, dunque non avrà impatto sul bilancio 2019.