Premessa
In data 24.4.2017 è entrato in vigore il DL n. 50/2017 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, c.d. “Manovra correttiva”, provvedimento pubblicato sulla G.U. 24.4.2017, n. 95 e per il quale è ora attesa la successiva conversione in legge.
A partire dall’1.7.2017 lo spilt payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 è esteso anche alle operazioni effettuate dailavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009. I “destinatari” del meccanismo in esame sono i seguenti:
– Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;
– Autorità indipendenti;
– Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
Il suddetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica. Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Lo split payment è applicabile fino al termine della deroga rilasciata dal Consiglio UE ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Si rammenta che con la Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401 il Consiglio UE ha autorizzato lo split paymentfino al 31.12.2017. Entro il 23.5.2017 il MEF, con un apposito Decreto, emanerà le disposizioni attuative delle novità sopra accennate.
Il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto). Tale novità è stata attuata mediante la modifica dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72.
Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali previsto dall’art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una importante precisazione, secondo cui alle fatture emesse nel 2015 e nel 2016 non registrate dovrà essere applicato il vecchio termine ultimo ancorato alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000.
In caso di utilizzo del credito:
l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione della relativa sanzione.
È soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.
Conseguentemente l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.
I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione. Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online. L’applicazione della cedolare secca agli affitti brevi non è però una novità assoluta in quanto l’imposizione fiscale su questo tipo di locazioni esisteva già prima della norma. Il contenuto innovativo della disposizione è dato, invece, dalla previsione che ne estende l’applicazione anche ai contratti “che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali“.
Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.
Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online:
Le disposizioni attuative delle novità sopra esaminate saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate entro il 22.7.2017.
La misura del PREU relativo:
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all’incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010.
Analogamente per i soggetti IRPEF l’agevolazione ACE:
Dal 2020 sarà applicata di fatto la predetta modalità riferita ai soggetti IRES. È prevista la rideterminazione dell’acconto IRES 2017 considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni sopra accennate.
In base alla nuova disposizione l’Agente della riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all’art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall’abitazione principale, non siano superiori a € 120.000.
A seguito della modifica dell’art. 1, comma 718, Finanziaria 2015, l’aumento delle aliquote IVA è “rivisto” come segue:
È disposto l’aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92. Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificatidall’1.1.2018.
È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.
In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.
Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
In relazione al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con riduzione a 3 del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30.9.2017.
Va tenuto presente che:
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all’art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest’ultima definizione.
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.
Per ciascuna controversia autonoma entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo). Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle di cui al citato art. 6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24.4.2017 fino al 30.9.2017.
A seguito della modifica dell’art. 1, comma 39, Finanziaria 2015, non è più possibile beneficiare dell’agevolazione “Patent box” relativamente ai redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa.
Contestualmente è previsto che l’agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto “di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente” beni agevolabili.
Le nuove disposizioni sono applicabili:
Sono salve le opzioni per l’agevolazione esercitate per i primi 2 periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014 (ossia gli esercizi 2015 e 2016 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e comunque non oltre il 30.6.2021.
Con l’aggiunta del nuovo comma 6-bis all’art. 55-bis, TUIR è previsto che in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore / collaboratori / soci. In tal caso è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%.
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Lo Studio resta a disposizione e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.