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La nuova “Manovra correttiva” (D.L. n. 50/2017)

La nuova “Manovra correttiva” (D.L. n. 50/2017)

Premessa

In data 24.4.2017 è entrato in vigore il DL n. 50/2017 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, c.d. “Manovra correttiva”, provvedimento pubblicato sulla G.U. 24.4.2017, n. 95 e per il quale è ora attesa la successiva conversione in legge.

  1. Estensione split payment – Art. 1

A partire dall’1.7.2017 lo spilt payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 è esteso anche alle operazioni effettuate dailavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009. I “destinatari” del meccanismo in esame sono i seguenti:
– Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;
– Autorità indipendenti;
– Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Il suddetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica. Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del
    Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
  • società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
  • società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Lo split payment è applicabile fino al termine della deroga rilasciata dal Consiglio UE ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Si rammenta che con la Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401 il Consiglio UE ha autorizzato lo split paymentfino al 31.12.2017. Entro il 23.5.2017 il MEF, con un apposito Decreto, emanerà le disposizioni attuative delle novità sopra accennate.

  1. Esercizio detrazione IVA – Art. 2

Il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto). Tale novità è stata attuata mediante la modifica dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72.
Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali previsto dall’art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una importante precisazione, secondo cui alle fatture emesse nel 2015 e nel 2016 non registrate dovrà essere applicato il vecchio termine ultimo ancorato alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

  1. Visto di conformità compensazione dei crediti tributari – Art. 3

Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000.
In caso di utilizzo del credito:

  • in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo);
  • con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;

l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione della relativa sanzione.
È soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.
Conseguentemente l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

  1. Regime fiscale locazioni brevi – Art. 4

I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione. Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online. L’applicazione della cedolare secca agli affitti brevi non è però una novità assoluta in quanto l’imposizione fiscale su questo tipo di locazioni esisteva già prima della norma. Il contenuto innovativo della disposizione è dato, invece, dalla previsione che ne estende l’applicazione anche ai contratti “che prevedono la  prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali“.
Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.
Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online:

  • mettono in contatto le persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi per il loro tramite. All’omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;
  • incassano i canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti operano una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia eserciata l’opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata si considera a titolo di acconto.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esaminate saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate entro il 22.7.2017.

  1. Aumento PREU – Art. 6

La misura del PREU relativo:

  • agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot), è aumentata dal 17,50% al 19% delle somme giocate;
  • agli apparrecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VTL) è aumentata dal 5,50% al 6% delle somme giocate.
  1. Rideterminazione base ACE – Art. 7

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all’incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010.
Analogamente per i soggetti IRPEF l’agevolazione ACE:

  • per il 2016 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010;
  • dal 2017 al 2019 rileva come incremento di capitale proprio anche la differennza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12 del quinto periodo d’imposta precedente a quello per il quale va determinata l’ACE.

Dal 2020 sarà applicata di fatto la predetta modalità riferita ai soggetti IRES. È prevista la rideterminazione dell’acconto IRES 2017 considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni sopra accennate.

  1. Pignoramenti immobiliari – Art. 8

In base alla nuova disposizione l’Agente della riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all’art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall’abitazione principale, non siano superiori a € 120.000.

  1. Sterilizzazione aumenti aliquote IVA – Art. 9

A seguito della modifica dell’art. 1, comma 718, Finanziaria 2015, l’aumento delle aliquote IVA è “rivisto” come segue:

  • l’aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
  • l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al
    25% dal 2021.
  1. Reclamo e mediazione – Art. 10

È disposto l’aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92. Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificatidall’1.1.2018.

  1. Definizione agevolata liti pendenti – Art. 11

È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.
In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.
Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
In relazione al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con riduzione a 3 del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30.9.2017.

Va tenuto presente che:

  • per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30.11;
  • per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30.6.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all’art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest’ultima definizione.
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.
Per ciascuna controversia autonoma entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo). Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle di cui al citato art. 6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24.4.2017 fino al 30.9.2017.

  1. Modifiche agevolazione “Patent box” – Art. 56

A seguito della modifica dell’art. 1, comma 39, Finanziaria 2015, non è più possibile beneficiare dell’agevolazione “Patent box” relativamente ai redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa.
Contestualmente è previsto che l’agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto “di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente” beni agevolabili.

Le nuove disposizioni sono applicabili:

  • per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali l’opzione per l’agevolazione è esercitata dall’1.1.2017;
  • per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 3° periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente all’opzione per l’agevolazione esercitata dall’1.1.2017.

Sono salve le opzioni per l’agevolazione esercitate per i primi 2 periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014 (ossia gli esercizi 2015 e 2016 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e comunque non oltre il 30.6.2021.

  1. Riserve IRI all’uscita del regime – Art. 58


Con l’aggiunta del nuovo comma 6-bis all’art. 55-bis, TUIR è previsto che in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore / collaboratori / soci. In tal caso è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%.

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Lo Studio resta a disposizione e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.      

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