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Le ragioni commerciali legittimano la gratuità del finanziamento concesso dalla controllante residente alla controllata non residente

Le ragioni commerciali legittimano la gratuità del finanziamento concesso dalla controllante residente alla controllata non residente
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7361/2024, torna sul tema dell’applicabilità della disciplina del transfer price ai finanziamenti infruttiferi concessi da una società residente alla controllata non residente. Con la pronuncia citata, i giudici di legittimità, richiamando alcuni precedenti sul tema, consolidano l’orientamento secondo cui i finanziamenti concessi a titolo gratuito da una società residente ad una società non residente, pur essendo soggetti alla disciplina del transfer price, possono discostarsi dal regime di libera concorrenza a condizione che venga dimostrata l’esistenza di ragioni commerciali che ne giustifichino la gratuità.

Nel giungere a tale conclusione, i Supremi giudici fissano e ribadiscono alcuni principi cardine già oggetto di precedenti arresti.

Innanzitutto, con la sentenza in parola, la Suprema Corte chiarisce che l’art 110, comma 7, del TUIR si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 89, comma 5, del medesimo testo unico, sulla scorta del quale la presunzione di fruttuosità dei finanziamenti può essere superata attraverso un accordo scritto. In ragione del predetto rapporto di specialità, quindi, nell’ambito dei finanziamenti infragruppo intercorrenti tra un soggetto residente ed un soggetto non residente, non è sufficiente un accordo scritto tra le parti per derogare alla disciplina sul transfer price.

In secondo luogo, i giudici di legittimità ribadiscono che la disciplina di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR non integra una disciplina antielusiva, in quanto finalizzata alla repressione del fenomeno economico dello spostamento di reddito imponibile attraverso operazioni tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo e sottoposti a normative fiscali differenti.

Confermato, dunque, in linea di principio l’assoggettamento alla disciplina del transfer price anche per i finanziamenti infruttiferi infragruppo, tra soggetti residenti in Stati diversi, i Supremi Giudici ancorano la legittimità della gratuità dei finanziamenti transfrontalieri alla ripartizione dell’onere della prova. Richiamando, quanto già sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 13850/2021, ribadiscono a chiosa i seguenti principi:

  • affinché trovi applicazione la disciplina del transfer price, l’Agenzia delle entrate deve fornire prova che il soggetto residente abbia concesso un finanziamento a favore di una consociata estera, e che la ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento concesso è calcolata in base al tasso di mercato osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili ed erogati a soggetti con il medesimo credit rating dell’ impresa debitrice associata;
  • dal canto suo il contribuente che ha concesso il finanziamento, per legittimare la gratuità del finanziamento, discostandosi dal valore normale e dunque derogando alla disciplina del transfer price, deve dimostrare che la gratuità del finanziamento è dovuta a ragioni commerciali interne al gruppo, o che comunque è coerente con le normali condizioni di mercato.

  • Alessandro Saini
  • Daniele Carlo Trivi
  • Chiara Garlati
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