Nel giungere a tale conclusione, i Supremi giudici fissano e ribadiscono alcuni principi cardine già oggetto di precedenti arresti.
Innanzitutto, con la sentenza in parola, la Suprema Corte chiarisce che l’art 110, comma 7, del TUIR si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 89, comma 5, del medesimo testo unico, sulla scorta del quale la presunzione di fruttuosità dei finanziamenti può essere superata attraverso un accordo scritto. In ragione del predetto rapporto di specialità, quindi, nell’ambito dei finanziamenti infragruppo intercorrenti tra un soggetto residente ed un soggetto non residente, non è sufficiente un accordo scritto tra le parti per derogare alla disciplina sul transfer price.
In secondo luogo, i giudici di legittimità ribadiscono che la disciplina di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR non integra una disciplina antielusiva, in quanto finalizzata alla repressione del fenomeno economico dello spostamento di reddito imponibile attraverso operazioni tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo e sottoposti a normative fiscali differenti.
Confermato, dunque, in linea di principio l’assoggettamento alla disciplina del transfer price anche per i finanziamenti infruttiferi infragruppo, tra soggetti residenti in Stati diversi, i Supremi Giudici ancorano la legittimità della gratuità dei finanziamenti transfrontalieri alla ripartizione dell’onere della prova. Richiamando, quanto già sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 13850/2021, ribadiscono a chiosa i seguenti principi: